COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 26 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare N.S.G. PAULESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 12.01.2012. Gara Paulese / Colonia Julia dell’8.01.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 26 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare N.S.G. PAULESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 12.01.2012. Gara Paulese / Colonia Julia dell’8.01.2012. La società Paulese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per sei gare il calciatore Muroni Domenico perché “ in seguito ad un calcio di punizione assegnato a favore della squadra avversaria, si avventava contro il direttore di gara, poggiandogli le mani sul petto e spintonandolo all’indietro con fare minaccioso”. La reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica affermando che il Muroni non avrebbe aggredito o spintonanto l’arbitro, ma si sarebbe limitato a bloccarlo per fargli sentire educatamente le sue ragioni in ordine ad un calcio di punizione assegnato, a suo parere ingiustamente, contro la sua squadra. La Commissione, letto il referto del direttore di gara, ritiene che effettivamente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia eccessiva rispetto al reale accadimento dei fatti. L’arbitro riferisce, è vero, che il calciatore, dopo averlo accusato di essersi inventato il calcio di punizione, alla sua richiesta di sospendere le proteste, gli poggiava le mani sul petto spingendolo indietro con fare minaccioso; ma nel contempo precisa che la spinta non lo faceva cadere e non gli impediva di portare a termine la fgara ed inoltre che il Muroni, alla notifica dell’espulsione, cessava dalle proteste. La Commissione valuta pertanto equa la sanzione della squalifica per tre gare. Per questi motivi la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Muroni Domenico da sei a tre giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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