COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI Procedimento n.32/A Appello dei sig.ri Santoro Carmelo (Presidente della ASD Mongiuffi Melia – ME) avverso l’inibizione fino al 12/11/2015 e del sig. INTILISANO MAURIZIO (Dirigente della ASD Mongiuffi Melia – ME) avverso l’inibizione fino al 12/11/2005 – Gara 3° Categoria ASD Atletico Taormina / ASD Mongiuffi Melia del 12/11/2011 – C.U. n.21 ME del 16/11/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.32/A Appello dei sig.ri Santoro Carmelo (Presidente della ASD Mongiuffi Melia - ME) avverso l’inibizione fino al 12/11/2015 e del sig. INTILISANO MAURIZIO (Dirigente della ASD Mongiuffi Melia - ME) avverso l’inibizione fino al 12/11/2005 - Gara 3° Categoria ASD Atletico Taormina / ASD Mongiuffi Melia del 12/11/2011 – C.U. n.21 ME del 16/11/2011. Con due distinti e tempestivi ricorsi inviati a questa Commissione Disciplinare, i sigg.ri Santoro Carmelo e Intilisano Maurizio hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto. La Commissione Disciplinare, riuniti i due appelli per evidente connessione oggettiva degli stessi e sentite le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, osserva preliminarmente che il rapporto arbitrale ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ora, esaminando il referto di gara, risulta che il sig. Intilisano Maurizio veniva allontanato dal terreno di giuoco al 42’ del 1° tempo per un comportamento fortemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara e, dopo essere stato allontanato, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco. Lo stesso inoltre, al termine della gara, mentre l’arbitro rientrava negli spogliatoi lo colpiva con un calcio ai glutei procurandogli dolore. Lo stesso, infine, cercava di reiterare l’aggressione nei confronti dell’arbitro non riuscendovi per l’intervento dell’addetto alla sicurezza e del custode che si frapponevano tra quest’ultimo e lo stesso Intilisano. In questa sede, peraltro, non può trovare ingresso l’allegato filmato in quanto lo stesso non offre, ai sensi dell’art. 35 comma 1.2 del C.G.S., una piena garanzia tecnica e documentale essendone sconosciuto l’autore, né si ha la certezza che esso non sia stato oggetto di manipolazioni. Parimenti non può trovare ingresso la dichiarazione scritta resa dal custode, ed allegata all’appello, la quale, anche se ammessa, non sarebbe atta a superare la presunzione posta dalla norma che assegna fede privilegiata, come già detto, ai fatti così come descritti dal direttore di gara. Infine quanto sostenuto dallo stesso Intilisano, e cioè che egli non avrebbe potuto commettere l’aggressione nei confronti del direttore di gara, non è esimente degli addebiti a suo carico poichè quanto da lui sostenuto non ha trovato alcun riscontro negli accertamenti posti in essere dalla Commissione attraverso la richiesta di informazioni all’osservatore arbitrale presente alla gara. Per quanto riguarda la posizione del sig. Santoro Carmelo, questi nel suo appello si limita a negare l’episodio sostenendo che si era prodigato di assumere tutte le iniziative necessarie per evitare eventuali aggressioni al direttore di gara essendosi accorto che alcuni facinorosi stazionavano nei pressi dell’ingresso degli spogliatoi e che in ogni caso non avrebbe potuto colpire l’arbitro in quanto lo precedeva. Tale ricostruzione degli accadimenti fatta del sig. Santoro non trova riscontro nel referto di gara che, ribadiamo, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 G.C.S. è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare. Dal referto si rileva che, al termine della gara , l’arbitro rientrando nello spogliatoio era stato oggetto di un comportamento violento posto in essere dal sig. Intilisano. In tale frangente il sig. Santoro Carmelo, eludendo l’addetto alla sicurezza ed il custode che stavano proteggendo il direttore di gara dall’aggressione dello Intilisano, riusciva a colpire l’arbitro con un forte schiaffo alla mascella. Pertanto, per le osservazioni sopra esposte, va confermata la responsabilità dei reclamanti in ordine ai fatti loro ascritti, mentre si ritiene equo rideterminare le sanzioni come in dispositivo. P.Q.M. In parziale accoglimento dell’appello proposto inibisce i sigg.ri Santoro Carmelo, Presidente dell’ASD Mongiuffi Melia e Intilisano Maurizio fino al 31 dicembre 2014 . Per l’effetto dispone restituirsi la tassa reclamo.
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