COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 86/A ASD Akragas Città dei Templi (AG) avverso le seguenti sanzioni: ammenda €.2.000,00 a carico della società; inibizione fino al 31/05/2012 al Presidente Avv. Giovanni Castronovo; inibizione al 10/02/2012 al Dirigente Maurizio Capraro, squalifica al 30/06/2014 al calciatore Gabriel Spina. Gara Eccellenza girone A – ASD Akragas Città dei Templi / ASD P. Ribera 1954 del 18/12/2011 – C.U. N° 229 del 21/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 86/A ASD Akragas Città dei Templi (AG) avverso le seguenti sanzioni: ammenda €.2.000,00 a carico della società; inibizione fino al 31/05/2012 al Presidente Avv. Giovanni Castronovo; inibizione al 10/02/2012 al Dirigente Maurizio Capraro, squalifica al 30/06/2014 al calciatore Gabriel Spina. Gara Eccellenza girone A - ASD Akragas Città dei Templi / ASD P. Ribera 1954 del 18/12/2011 - C.U. N° 229 del 21/12/2011. Con appello ritualmente proposto, la ASD Akragas Città dei Templi, in persona del Vice Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, chiedendone l'annullamento ovvero, in subordine, la riduzione. La società appellante, infatti, lamenta che la terna arbitrale nella descrizione dei fatti abbia esageratamente descritto le manifestazioni d’intemperanza provenienti dai propri sostenitori, come atti di minaccia violenti e gravemente offensivi. In particolare, sminuisce la portata delle intemperanze all’interno dello stadio e il loro collegamento a quanto accaduto fuori dal terreno di gioco. Riferisce l’appellante che la partita ha avuto un andamento regolare e si sarebbe svolta senza interruzioni, negando la sussistenza del nesso teleologico voluto e previsto dall’art. 14 del CGS ai fini dell’applicazione dell’ammenda di €.2.000,00; in subordine chiede la riduzione della sanzione, invocando le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) CGS, producendo documentazione attestante la predisposizione di un servizio di Polizia privata atta a garantire l’ordine pubblico. Anzi, proprio l’intervento del Presidente e di alcuni dirigenti avrebbe impedito che le intemperanze del pubblico degenerassero in aggressioni fisiche. L’appellante nega che i dirigenti abbiano posto in essere le condotte descritte dall’arbitro o di avere minacciato e dato spintoni ad un assistente arbitrale, anzi avrebbero tenuto un comportamento sempre riguardoso e leale nei confronti della terna arbitrale, sia pur protestando vivacemente. L’appellante riferisce che il Presidente avrebbe reagito vivacemente e verbalmente agli insulti dell’arbitro che lo apostrofava con “stai zitto terrone” e dell’assistente Sig. Bruno con “tanto voi in serie D non ci andate”. Con riferimento alla posizione del giocatore Spina Gabriel, l’appellante eccepisce che il giocatore non risulta tra gli espulsi dal campo, ricavando anche da tale circostanza che il giocatore (privo della maglia) non poteva essere individuato come responsabile del calcio all’arbitro, anche perché si era creata ressa e confusione intorno agli ufficiali di gara che riparavano negli spogliatoi. L’appellante ritiene che in ogni caso la sanzione applicata al giocatore è eccessiva e andrebbe ridimensionata, pur riconoscendo la deprecabilità del fatto in sé considerato eventualmente da chiunque commesso. L’appellante, pur riconoscendo la fede privilegiata del referto arbitrale, chiede che vengano svolte ulteriori indagini e che venga sentito l’assistente arbitrale Sig. Purpi della Sezione di Palermo e acquisisca le relazioni di servizio della locale questura. L’appellante conclude chiedendo l’annullamento delle sanzioni loro inflitte ed in subordine una riduzione al minimo edittale o nella misura che si riterrà di giustizia. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1. del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Innanzitutto, dal referto della gara risulta, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, che la partita non ha avuto un andamento lineare e che durante il primo tempo, era stata già lanciata una bomba carta esplosa in campo vicino la porta e che dopo il goal dell’Akragas era stato lanciato un tubo metallico di circa 20-30 cm, che non provocava alcun danno. Nel corso della gara venivano,inoltre, lanciati, in varie occasioni, oggetti diversi all’indirizzo della terna arbitrale. Dal rapporto di uno degli assistenti si rileva altresì di pietre e di arance provenienti dall’esterno dello stadio e dirette verso la tifoseria ospite, alcune delle quali raggiungevano il terreno di giuoco sfiorando il predetto assistente. I dirigenti non hanno contribuito a rasserenare gli animi tant’è che al 24’ del 2° tempo è stato allontanato il Dirigente Capraro Maurizio per comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara e al termine della gara egli è entrato più volte negli spogliatoi per urlare all’indirizzo degli ufficiali di gara. L’Avv. Castronovo, Presidente dell’Akragas, è stato allontanato al 36’ del 2° tempo per proteste fuori dall’area tecnica, e per avere messo le mani al volto dell’A.A Sig. Bruno minacciandolo. Dal referto arbitrale risulta altresì che alla fine della gara la terna arbitrale non ha potuto lasciare lo stadio rifugiandosi negli spogliatoi, da cui usciva con notevole ritardo ed a bordo dei mezzi della forza pubblica. I rapporti redatti dall’arbitro e dagli assistenti di gara appaiono immuni da contraddizioni e sono precisi e concordanti nel riferire i fatti, né dal reclamo emergono elementi per mettere in discussione la veridicità dei racconti degli Ufficiali di gara. Neppure possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse in ordine ad un errore di identificazione della persona che ha colpito l’arbitro con un colpo di tacchetti alla gamba, nulla potendo emergere in dubbio dalla lettura degli atti di gara, né risultando in alcun modo indicato dalla appellante il preteso vero autore del gesto. Quanto alle sanzioni irrogate, non può addivenirsi ad una riduzione di quelle applicate dal Giudice Sportivo che appaiono correttamente commisurate all’entità dei fatti accaduti e delle azioni commesse. Con riferimento alla sanzione dell’ammenda, essa va confermata poiché tra l’altro risulta esistere anche la fattispecie prevista dall’art. 14 CGS, ovvero della correlazione tra i fatti accaduti all’esterno dell’impianto e quelli accaduti all’interno.Né sussistono le condizioni per applicarsi le chieste attenuati poiché se è vero che la società ha predisposto un servizio d’ordine affidato alla Polizia privata, non sembra che i Dirigenti abbiano tenuto un comportamento tale da evitare gli incidenti anzi risulta che persone estranee, riferibili dall’abbigliamento sportivo alla societa Akragas, abbiano tenuto un comportamento non regolamentare particolarmente aggressivo e minaccioso. Non sembra poi, inutile, rammentare che le esimenti di cui all’art. 13, devono sussistere congiuntamente in numero di almeno tre, il ché non è dato riscontrare. Vanno confermate le sanzioni dell’inibizione al Presidente Avv. Castronovo ed al Dirigente sig. Capraro che hanno contribuito con la loro condotta ad esacerbare maggiormente gli animi della tifoseria. Infine va riconsiderata la sanzione della squalifica al giocatore Gabriel Spina riportandola in termini equi come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’ appello proposto ridetermina la squalifica del calciatore Gabriel Spina al 31 dicembre 2013, confermando per il resto i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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