COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.93/A Appello della ASD CITTA’ DI MISTERBIANCO (Ct) avverso perdita gara 0–6, un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 150,00 – Gara Calcio 5 Campionato serie D ASD Città di Misterbianco / ASD Etna Calcio Misterbianco del 21/12/2011 – C.U. n.31 Ct del 04/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.93/A Appello della ASD CITTA’ DI MISTERBIANCO (Ct) avverso perdita gara 0–6, un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 150,00 - Gara Calcio 5 Campionato serie D ASD Città di Misterbianco / ASD Etna Calcio Misterbianco del 21/12/2011 – C.U. n.31 Ct del 04/01/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l’ASD Città di Misterbianco, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo. In particolare la società reclamante con il suddetto appello rappresenta che la gara in questione non si è svolta per la impraticabilità del campo causata dalla pioggia, come si rileva dalle dichiarazioni rese da entrambe le società, come richiesto dal medesimo arbitro, ed allegate al suo referto, e non già per il ponteggio che si stava procedendo a smontare così come richiesto dal direttore di gara. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 N.3 punto 1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e dai fatti descritti. Rileva che nel rapporto di gara l’arbitro dichiara che la stessa non ha avuto inizio per la impraticabilità del campo causa pioggia (vedi riquadro relativo ai motivi per cui la gara non ha avuto inizio); solo nella sezione relativa al “comportamento dei dirigenti” e nella sezione “varie ed eventuali” si fa riferimento, oltre che alla impraticabilità per pioggia, anche alla presenza del ponteggio. In relazione a quanto sopra, si ritiene che la causa principale della mancata disputa della gara debba individuarsi nella impraticabilità per pioggia del campo di giuoco e non già nella presenza della struttura metallica di ponteggio in quanto per tale ultima nulla riferisce in proposito il direttore di gara in ordine al suo smontaggio o meno entro il tempo di attesa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie l’appello proposto e dispone la ripetizione della gara in oggetto. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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