COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.103/A Appello della APD AC NOVARA 1965 (ME) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Bonanno Giuseppe – Gara 2° Cat. Girone D APD AC Novara 1965 / ASD GSC Calatabiano del 08/01/2012 – C.U. n.259 del 12/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.103/A Appello della APD AC NOVARA 1965 (ME) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Bonanno Giuseppe - Gara 2° Cat. Girone D APD AC Novara 1965 / ASD GSC Calatabiano del 08/01/2012 – C.U. n.259 del 12/01/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l’APD AC Novara 1965, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo. In particolare la società reclamante con il suddetto appello, pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore, chiede una riduzione della sanzione in considerazione del contesto in cui è stato posto in essere dal proprio tesserato un comportamento irregolare. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince che il calciatore Bonanno Giuseppe ”dopo avere scazzottato col portiere avversario e defilatosi dalla mischia ritornava alla carica aggressiva lanciandosi in corsa sulla mischia con un calcio diritto e teso” . In relazione a quanto sopra, si ritiene congrua e non meritevole di alcuna riduzione la sanzione inflitta dal giudice di prime cure al calciatore Bonanno Giuseppe. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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