COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COL.BAS. IN RIFERIMENTO ALLA GARA COL.BAS. – PAPIANO DISPUTATA A BASTARDO IL 17.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.063 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 22.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER SEI GARE AL CALCIATORE AZIZI SAMIR.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COL.BAS. IN RIFERIMENTO ALLA GARA COL.BAS. - PAPIANO DISPUTATA A BASTARDO IL 17.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.063 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 22.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER SEI GARE AL CALCIATORE AZIZI SAMIR. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA’ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L’ARBITRO DELLA GARA ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione delle parti risulta pacifico che il calciatore Aziz Samir in occasione della sua espulsione abbia indirizzato al direttore di gara mentre si trovava ad un metro di distanza da quest’ultimo uno sputo che attingeva il direttore di gara con alcuni schizzi al mento ed al colletto della divisa. Alla luce di quanto precede la squalifica inflitta al calciatore dal G.S. merita integrale conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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