CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 novembre 2011 promosso da: Prof. Giorgio Parretti / Federazione Italiana Giuoco Calcio PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA– PRESIDENTE AVV. GABRIELLA PALMIERI– ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. n. 1668 del 5 luglio 2011 promosso da: Prof. Giorgio Parretti, nato a Milano il 28 luglio 1953 rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Bosio del Foro di Bergamo presso il cui Studio in Bergamo alla via Carlo Botta n.9 è domiciliato – tel e fax 035.215307; PEC avvstefanobosio@cnfpec.it parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n.14, Partita IVA 01357871001, in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Po n.9 – fax 06.85823200; e-mail ghdp@ghdp parte intimata

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 novembre 2011 promosso da: Prof. Giorgio Parretti / Federazione Italiana Giuoco Calcio PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA– PRESIDENTE AVV. GABRIELLA PALMIERI– ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. n. 1668 del 5 luglio 2011 promosso da: Prof. Giorgio Parretti, nato a Milano il 28 luglio 1953 rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Bosio del Foro di Bergamo presso il cui Studio in Bergamo alla via Carlo Botta n.9 è domiciliato - tel e fax 035.215307; PEC avvstefanobosio@cnfpec.it parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n.14, Partita IVA 01357871001, in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Po n.9 - fax 06.85823200; e-mail ghdp@ghdp parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata a mezzo del Comunicato Ufficiale n.299/CGF del 7 giugno 2011. Con detta pronuncia veniva confermata la sanzione di € 10.000 irrogata al Prof. Giorgio Parretti dalla Commissione Disciplinare Nazionale con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.3 del 9 luglio 2010. Al Prof. Giorgio Parretti era stata contestata la violazione dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’articolo 10 del Regolamento Agenti Calciatori, vigente all’epoca dei fatti ascrittigli, per aver prestato attività di assistenza al calciatore professionista Sig. Alessandro Cibocchi, tesserato, in quel periodo, presso la Ternana Calcio, pur in assenza di un mandato scritto, da redigersi ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Agenti sui moduli federali appositamente predisposti e da depositarsi presso i competenti uffici della F.I.G.C. Con atto depositato in data 5 luglio 2011, prot. n.0735, il prof. Parretti proponeva istanza di arbitrato ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. L’Avv. Gabriella Palmieri veniva nominato quale Arbitro per la parte istante; l’Avv. Aurelio Vessichelli quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art.6, comma 5, del Codice. Successivamente, veniva designato di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Gabriella Palmieri (Arbitro), Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 13 ottobre 2011 presso la sede dell’arbitrato. Il Prof. Giorgio Paretti formulava le seguenti conclusioni: «in via principale: accogliere in toto l’istanza di arbitrato e, di conseguenza, annullare la decisione della Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C., di cui al dispositivo pubblicato attraverso il C.U. N.77/CGF del 18 ottobre 2010 ed al successivo testo integrale della delibera pubblicato attraverso il C.U. N.299/CGF del 7 giugno 2011; in via subordinata: accogliere parzialmente l’istanza di arbitrato e, in riforma in parte qua della decisione di cui sopra, ridurre la sanzione comminata infliggendo quella di grado inferiore consistente nella censura o deplorazione; in via di estremo subordine: accogliere parzialmente l’istanza di arbitrato e, in riforma in parte qua della decisione di cui sopra, ridurre considerevolmente la sanzione comminata al minimo edittale o comunque nella misura che il Collegio adito riterrà di giustizia. Con refusione delle spese tutte.». Con atto depositato in data 28 luglio 2011, prot. n. 1838, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «la FIGC conclude per la declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie oppure, in via del tutto subordinata, per il rigetto nel merito delle stesse, perché infondate. In ogni caso con la condanna dell’attore alla refusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi versati dalla FIGC.». All’udienza del 13 ottobre 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Collegio vista la natura della controversia, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del Codice, e su istanza delle parti, concedeva i termini per il deposito di memorie e quello per il deposito di repliche e fissava l’udienza di discussione al 24 novembre 2011. Con atto del 19 novembre 2011 le parti rinunciavano allo svolgimento dell’udienza finale e il procedimento veniva assunto per la decisione. MOTIVI 1.Il Prof. Parretti ricorre affinché venga accertata l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C. pubblicata attraverso il C.U. N.77/CGF del 18 ottobre 2010 con conseguente annullamento, riduzione o commutazione della sanzione inflitta. Il punto nodale sul quale si basa la difesa del Prof. Parretti è la circostanza che lo stesso non avrebbe «posto in essere alcuna attività riconducibile a quelle indicate […]» nel Regolamento Agenti. Ed invero, la presunta assistenza prestata dal Parretti al calciatore Alessandro Cibocchi sarebbe consistita unicamente «nel segnalare al giocatore la possibilità di effettuare un provino presso il Bellinzona Calcio e, successivamente, nel segnalare al direttore generale della Colligiana Calcio il nominativo del giocatore, ai fini di una possibile trattativa con la Ternana Calcio». A supporto di tale versione dei fatti starebbe anche la circostanza che la trattativa relativa al passaggio di Alessandro Cibocchi dalla Ternana Calcio alla Colligiana Calcio sarebbe, poi, stata condotta autonomamente dalle due società calcistiche senza alcun coinvolgimento del Prof. Parretti. Conferma di ciò si ricaverebbe, secondo la difesa della parte istante, anche attraverso le dichiarazioni rese durante le indagini dall’Amministratore Unico della Ternana Calcio che, sentito in data 26.1.2009, avrebbe così dichiarato: «non conosco Giorgio Parretti e ne sono certo». Lo stesso calciatore Cibocchi avrebbe dichiarato che «nel periodo del mio ritiro ho contattato Mister Costantini, allenatore della Colligiana Calcio, per sapere se potevo essere tesserato con la stessa Società. Costantini, sapendo che il mio contratto con la Ternana era in scadenza il 03.06.2010, mi ha risposto che ne avrebbe parlato con la Società e dopo la stessa avrebbe preso contatti con la Ternana Calcio». Tali testimonianze sarebbero, dunque, secondo la difesa del Prof. Parretti, prova che lo stesso non avrebbe «né curato e/o promosso, né prestato consulenza o assistenza finalizzate alla stipula di alcun contratto di prestazione sportiva (e relativa definizione) a favore del Sig. Cibocchi.». «Né»- continua la difesa della parte istante- «vi è mai stata corresponsione di alcun compenso a favore del Prof. Parretti, non avendo del resto lo stesso svolto attività riconducibile a quella tipica dell’Agente di Calciatori e non sussistendo quindi il requisito circa l’onerosità del rapporto». Alla luce delle pregresse considerazioni, quindi, secondo il Prof. Parretti «non può ravvedersi nella mancata sottoscrizione di un regolare mandato in forma scritta tra il Prof. Parretti ed il Sig. Cibocchi alcuna violazione da parte del primo di una normativa che, in virtù dei rapporti intercorsi tra le parti, non può intendersi applicabile». Sulla base delle medesime considerazioni, parte istante considera i giudizi di prima e seconda istanza come parziali e non congrui rispetto alle circostanze di fatto che sarebbero determinanti per la riprova della totale assenza di alcuna responsabilità. Ferme tutte le pregresse considerazioni, la difesa di parte istante si duole dell’eccessiva afflittività dell’ammenda comminata nei confronti del Parretti, tenuto conto degli elementi di fatto e dell’assoluta collaborazione che lo stesso Parretti avrebbe prestato nella fase di indagini, oltre che l’assenza, a carico dello stesso, di alcuna precedente sanzione. Viene, peraltro, sostenuto che della sanzione di 10.000,00 euro non sia stata data alcuna motivazione, né in ordine all’entità della sanzione stessa nè in ordine alla scelta dell’ammenda rispetto ad una forma meno afflittiva di sanzione come la censura o la deplorazione. 2.La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano respinte perché infondate. In primo luogo, la Federazione deduce l’inammissibilità dell’istanza avversaria a causa della «assenza di una valida clausola compromissoria inter partes che consenta la devoluzione a codesto Tribunale della res litigiosa». Secondo la Federazione, infatti, non sarebbe applicabile alla controversia in oggetto la clausola compromissoria prevista dall’art. 30 dello Statuto Federale che opererebbe solo per le sanzioni di natura pecuniaria di valore superiore ai 50.000 €, né ve ne sarebbe alcuna esplicita tra le parti in grado di devolvere al Tribunale l’eventuale controversia insorta. In via subordinata, la difesa di parte intimata eccepisce l’infondatezza delle deduzioni avversarie sulla base dell’assunto che dalle dichiarazioni testimoniali acquisite dalla Procura Federale nel corso del procedimento disciplinare intentato contro parte istante, sarebbe emerso che lo stesso Parretti avrebbe posto in essere la tipica attività di agente di calciatori, a beneficio del Cibocchi, senza che vi fosse alcun mandato conferito secondo le modalità previste dal Regolamento. All’articolo 10 del Regolamento Agenti, vigente al tempo dell’illecito, era previsto che «un agente può curare gli interessi di un calciatore […] solo dopo aver ricevuto incarico scritto.». Tale attività si sarebbe concretizzata nel far svolgere al Cibocchi un provino con la squadra del Bellinzona Calcio e con l’individuazione di una società che fosse intenzionata a tesserare il giocatore per la stagione sportiva 2009/2010.La prova di tali attività sarebbe da rinvenirsi, secondo la Federazione, nelle testimonianze acquisite nel corso dei precedenti gradi di giudizio. Irrilevante sarebbe, inoltre, al fine della qualificazione del rapporto, la circostanza che l’attività sia stata effettivamente svolta a titolo gratuito. Per quanto attiene, invece, alla quantificazione della sanzione di cui si duole parte istante, la Federazione sostiene che la stessa sia perfettamente congrua poiché sarebbe, per tipologia, «la seconda più mite tra le cinque previste dall’articolo 26 del Regolamento Agenti 2010 (o art. 17 del precedente Regolamento) » e, per quantità, pari al doppio del minimo edittale. 3. I. Nel corso del procedimento arbitrale, parte istante, in data 7 novembre 2011 ha depositato una propria memoria nella quale prende posizione sull’inammissibilità dell’istanza dinnanzi al TNAS eccepita da controparte. Sul punto si richiama a quanto stabilito dall’art. 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI, il quale attribuisce al TNAS la «competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o di ammenda, e delle controversie in materia di doping». Sulla base di tale rilievo, secondo la difesa del Prof. Parretti, sarebbe priva di fondamento l’affermazione di parte intimata secondo la quale la competenza del TNAS non sussisterebbe nel caso di specie. Ed inoltre, i fatti per i quali oggi è lite non rientrerebbero, procedendo ad una lettura sistematica dello Statuto del CONI, tra quelli esplicitamente sottratti alla competenza del TNAS. Per quanto attiene il rilievo che l’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC sottrarrebbe esplicitamente al TNAS e all'Alta Corte di Giustizia Sportiva «le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 euro», parte istante ritiene il punto privo di fondamento giuridico sottolineando come il TNAS abbia natura sovrafederale e, come, pertanto, le relative competenze e giurisdizione non possano essere limitate dall’iniziativa unilaterale di una federazione. Ed ancora, «in base all’interpretazione dell’Alta Corte e alla conseguente adesione da parte del predetto Collegio arbitrale, le limitazioni di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC (nel caso che qui interessa limite al ricorso al TNAS per sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 euro) soccomberebbero al cospetto delle disposizioni emanata dal CONI nell’ambito del campo di azione riservato ai propri poteri regolatori, che hanno stabilito, viceversa, il limite verso le sanzioni pecuniarie inferiori a 10.000 euro.». Parte istante rileva, poi, come la circostanza che la FIGC abbia «chiesto e non ottenuto, nella memoria di costituzione la dichiarazione, da parte del Presidente del TNAS, di manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite» e come la circostanza che la stessa Federazione si sia costituita ed abbia successivamente aderito, in data 13 ottobre 2011, al presente arbitrato siano elementi di per sé idonei a sostenere l’adesione spontanea della Federazione al giudizio arbitrale e, quindi, l’implicita ammissione della legittimità dello stesso. II. Parte intimata ha depositato in data 18 novembre 2011 la propria memoria di replica autorizzata. A mezzo della stessa la Federazione contesta le argomentazioni di controparte sulla competenza del TNAS sull’odierna istanza. In primis, parte intimata esclude l’applicabilità al caso in esame delle pronunce richiamate dalla parte istante. Secondo la FIGC, infatti, le stesse avrebbero ad oggetto o la competenza dell’Alta Corte, e non, quindi, quella del Tribunale, o il rapporto tra l’ordinamento federale e il sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport, risultante dal binomio Alta Corte e TNAS: Secondo la Federazione, invero, le pronunce del Tribunale sul tema della propria competenza si sarebbero espresse, successivamente al precedente riportato dalla difesa del Prof. Parretti, in senso diametralmente opposto allo stesso sostenendo, a più riprese, la «natura inequivocabilmente arbitrale del giudizio di competenza del TNAS per affermare che la propria competenza sussiste solo nei limiti in cui questa è prevista dalla normativa federale». In tal senso, la Federazione si richiama al contenuto dello Statuto del CONI le cui disposizioni confermerebbero che il ricorso al TNAS sarebbe possibile soltanto «ove previsto dagli statuti o dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali» ed all’art. 12 nel quale si statuisce come «al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.». Sul tema dell’adesione alla procedura arbitrale da parte della FIGC, la difesa della stessa rileva come l’eccezione sollevata sull’assenza di cognizione arbitrale del TNAS sul caso in esame, per la mancanza di un accordo compromissorio idoneo ad instaurare il relativo giudizio, non sia mai stata rinunciata costituendo l’accettazione alla procedura mero atto formale senza conseguenze di carattere sostanziale sulla portata del giudizio. 4. Il Collegio è chiamato, preliminarmente, ad esaminare l’eccezione di inammissibilità formulata dalla FIGC. Il Collegio, in linea di continuità con un orientamento ormai consolidato nell’ambito del TNAS (cfr. Lodo Ascoli vs. FIGC; Lodo Chievo vs. FIGC), ritiene che l’eccezione debba essere accolta; infatti, l’art 30 dello Statuto della F.I.G.C. esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a € 50.000». Tale previsione, pur essendo riferita alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, deve intendersi applicabile anche alla competenza del T.N.A.S., che l’ha sostituita. L’art. 12 ter dello statuto del CONI, che determina le attribuzioni del T.N.A.S., sottolinea la natura squisitamente arbitrale delle funzioni decisorie ad esso demandate, prevedendo per l’avvio di un procedimento arbitrale, la sussistenza di una clausola compromissoria che regoli e determini la chiamata in arbitrato. Nel caso in questione tale clausola è rinvenibile nel citato art. 30 comma 3 dello Statuto della F.I.G.C.. Giova al riguardo ricordare che, attraverso l’ordinamento federale, i soggetti che ne fanno parte accettano le norme regolatrici dello stesso, tra cui la clausola arbitrale precedentemente indicata, che costituisce parte integrante del contratto associativo. Si verte quindi, in ipotesi di arbitrato volontario, che trova la propria fonte nella libera scelta delle parti ed alla cui regolamentazione esse hanno previamente consentito. Giova, altresì, ricordare che il T.N.A.S. non può essere considerato alla stregua di un organo di giustizia di terzo grado. Come, dall’altra parte già sottolineato in precedenti decisioni, la Camera di Conciliazione e di Arbitrato è oggi sostituita da due distinte istituzioni: l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale dello Sport. La qualificazione di ultimo grado della giustizia sportiva è riservata dall’art. 1, comma 2 del Codice dell’Alta Corte alla medesima, mentre il T.N.A.S. “amministra gli arbitrati”. Si deve pertanto supporre che l’alternatività della competenza arbitrale rispetto a quella dell’Alta Corte indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS da un lato e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte, dall’altro lato. Vi è, dunque, una diversità negli strumenti di tutela, che determina una facoltà per le parti, le quali possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell’arbitrato previsto dal Codice dei Giudizi presso il TNAS, ovvero ricorrere all’Alta Corte, quale “organo di giustizia sportiva”, in assenza di una preventiva opzione per la prima via. In conclusione, la chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. 5. L’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità consente di dichiarare assorbite tutte le domande, eccezioni e deduzioni relative al merito della controversia. Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato; 2. condanna il prof. Giorgio Parretti al pagamento delle spese per assistenza difensiva sostenute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che liquida in € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA; 3. pone a carico del prof. Giorgio Parretti e fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, che liquida in € 2.000,00 oltre spese e accessori; 4. pone a carico del prof. Giorgio Parretti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 24 novembre 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Gabriella Palmieri F.to Aurelio Vessichelli
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