F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 25 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 01 Febbraio 2012 3) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DUNCAN JOSEPH ALFRED SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI VERONA/INTERNAZIONALE DEL 15.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. Uff. n. 65 del 17.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 25 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 01 Febbraio 2012
3) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DUNCAN JOSEPH ALFRED SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI VERONA/INTERNAZIONALE DEL 15.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. Uff. n. 65 del 17.10.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 17.10.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Duncan Joseph Alfred . Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro del Campionato Primavera Tim Trofeo Giacinto Facchetti Verona/Internazionale del 15.10.2011, il Duncan, al 46° del secondo tempo, colpiva un avversario rimasto a terra con un calcio alla testa, senza causargli conseguenze lesive. Avverso tale provvedimento il F.C. Internzionale Milano ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 19.10.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.10.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dal F.C. Internazionale Milano di Milano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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