F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 01 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL VENEZIA CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MICHELE VITALE, (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ); – DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARIANO BIDOIA (SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ); – DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FRANCESCO MENEGHEL (CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ); – DELL’AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8857/724PF10-11 DEL 19.5.2011 – DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND, DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 10, COMMI 3BIS E 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 01 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL VENEZIA CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MICHELE VITALE, (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ); - DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARIANO BIDOIA (SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ); - DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FRANCESCO MENEGHEL (CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ); - DELL’AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8857/724PF10-11 DEL 19.5.2011 – DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND, DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 10, COMMI 3BIS E 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011) La S.S.D. Venezia Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, avendola ritenuta direttamente responsabile della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, C.G.S., ascritta al suo Presidente Vitale Michele ed ai suoi dirigenti, Bidoia Mariano e Meneghel Francesco, per aver omesso di depositare, nel termine prescritto, presso la competente Divisione, copia del verbale dell’assemblea durante la quale erano state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, ha inflitto per ciascuno dei tesserati l’inibizione per mesi uno e ad essa ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011). Assume che avendo acquisito presso la Divisione Calcio a 5 copia della ricevuta attestante tutta la documentazione consegnata da essa società, copia che allega al reclamo, non risulta l’omissione oggetto della contestazione per cui chiede l’annullamento delle sanzioni irrogate. In sede dibattimentale, la ricorrente ha insistito nelle sue richieste, mentre il rappresentante della Procura Federale ha eccepito e l’inammissibilità del reclamo per omessa comunicazione alla controparte e l’irricevibilità del nuovo documento. Questa Corte, con ordinanza dibattimentale del 3.11.2011 ha disposto, all’evidente fine di accertarne la corrispondenza con l’atto prodotto dalla reclamante,l’acquisizione dell’originale, esistente presso la Divisione Calcio a 5 attestante la ricezione dei documenti tempestivamente depositati dal sodalizio veneto. Il reclamo è pienamente fondato e va accolto. Va anzitutto chiarito che nessuna delle doglianze in rito avanzate dalla Procura Federale resistente può trovare ingresso perché l’atto di impugnazione risulta regolarmente comunicato alla stessa insieme con l’allegata nuova produzione documentale ai sensi dell’art. 37, comma 3, C.G.S.. Sul merito ben poco è da dire; una volta accertato, infatti, attraverso la misura dell’originale, che fra i documenti depositati dalla ricorrente figura anche la copia del verbale dell’assemblea la cui mancata consegna costituiva l’oggetto della contestazione, l’accusa non ha più ragion d’essere e le sanzioni già comminate vanno annullate con conseguente restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposta dal Venezia Calcio a 5 di Venezia, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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