• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 01 Febbraio 2012
2) RICORSO DELL’A.S.D. P.C.G. BRESSO CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARCO VILLA, (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ); – DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. ALESSANDRO DEL GROSSO (SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ); – DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8865/730PF10- 11/LG/AM/PP DEL 19.5.2011 – DELL’ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA LETTERA B) PUNTO 1 DEL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 01 Febbraio 2012
2) RICORSO DELL’A.S.D. P.C.G. BRESSO CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARCO VILLA, (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ); - DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. ALESSANDRO DEL GROSSO (SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ); - DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8865/730PF10- 11/LG/AM/PP DEL 19.5.2011 – DELL’ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA LETTERA B) PUNTO 1 DEL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)
L’A.S.D. PCG Bresso Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, avendola ritenuta direttamente responsabile della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, C.G.S. ascritta al suo presidente Villa Marco, ed al suo segretario Del Grosso Alessandro, per aver omesso di depositare, entro il termine prescritto, presso la competente Divisione, la comunicazione attestante l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, della F.I.G.C., della L.N.D. e delle altre Leghe, ha inflitto a ciascuno dei tesserati l’inibizione per mesi uno ed ad essa ricorrente l’ammenda di € 500,00 (Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011). Assume la totale inesistenza dell’addebito producendo copia di una certificazione rilasciata dalla segreteria della Divisione Calcio a 5, attestante l’avvenuto pagamento di tutte le pendenze debitorie gravanti sulla società alla data del 10.6.2010. Questo Collegio, con ordinanza emanata all’udienza del 3.11.2011, disponeva, all’evidente fine di accertare la corrispondenza con l’atto rassegnato dalla reclamante, l’acquisizione dell’originale esistente presso la Divisione, originale dal quale risultava la veridicità della tesi difensiva. Consegue l’accoglimento del reclamo. Ed invero, l’originale acquisito, attestante l’avvenuto adempimento di cui si contestava l’omissione, vanifica totalmente l’accusa ed impone l’annullamento delle sanzioni comminate. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. P.C.G. Bresso Calcio A5 di Bresso (Milano) annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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2) RICORSO DELL’A.S.D. P.C.G. BRESSO CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARCO VILLA, (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ); – DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. ALESSANDRO DEL GROSSO (SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ); – DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8865/730PF10- 11/LG/AM/PP DEL 19.5.2011 – DELL’ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA LETTERA B) PUNTO 1 DEL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)"