F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 01 Febbraio 2012 5) RICORSO DELLA S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE NIOSI ROSARIO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/JESINA CALCIO DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 01 Febbraio 2012
5) RICORSO DELLA S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE NIOSI ROSARIO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/JESINA CALCIO DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011)
A seguito del ricorso proposto dalla S.S.D. Jesina Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. pubblicata nel Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011, con la quale veniva irrogata al calciatore Niosi Rosario, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive; ha adottato la seguente decisione. Premesso che nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “per avere, a gioco fermo, dopo essersi alzato dalla propria panchina, protestato platealmente avverso una decisione di un A.A. rivolgendogli espressione gravemente offensiva”. Preso atto che nel reclamo si censura la decisione sostenendo che il calciatore non aveva proferito frasi offensive essendosi limitato ad alzarsi dalla panchina per protestare contro una decisione dell’Assistente dell’arbitro. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata risultano in modo inequivocabile dagli atti del procedimento, in particolare dal rapporto dell’Assistente dell’arbitro che costituisce prova privilegiata invalidabile dalle dichiarazioni del Niosi. Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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