F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012 2) RICORSO DEL C.F. PELLETTERIE CALCIO A5 ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE A ISOLOTTO FONDIARIA CALCIO A 5/ PELLETTERIE CALCIO A 5 DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 175 del 16.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012
2) RICORSO DEL C.F. PELLETTERIE CALCIO A5 ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE A ISOLOTTO FONDIARIA CALCIO A 5/ PELLETTERIE CALCIO A 5 DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 175 del 16.11.2011)
L’A.S.D. Pelletterie Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile, ricorre a questa Corte contro la decisione con cui il Giudice Sportivo ha rigettato la richiesta di essa reclamante tesa ad ottenere partita vinta nella gara Pelletterie/Isolotto Fondiaria disputata il 30.10.2011, gara a suo avviso viziata dall’avvenuta partecipazione, nelle file dell’avversaria, della calciatrice Fernandez Marchez Jessica, di nazionalità spagnola, in posizione irregolare di tesseramento. Lamenta, in sintesi, che il vincolo contratto dalla Fernandez con la società antagonista, benché risultante dal “Tabulato Calciatori Dilettanti” operativo a partire dal 28.10.2011 e quindi fosse precedente la data dell’incontro contestato, non poteva essere considerato regolare in quanto non pubblicizzato né portato a conoscenza delle parti interessate; insiste pertanto nelle sue originarie richieste. Il reclamo non ha fondamento e va pertanto respinto. Incontestato essendo, anche per ammissione della stessa appellante, che il tesseramento della Fernandez si era perfezionato alla data del 28.10.2011, non si comprende quali altri adempimenti gravassero sulla società Isolotto Fondiaria, dal momento che nessuna norma o disposizione federale prevede, nella materia, alcuna forma di pubblicità, né come notizia, né con effetti costitutivi. D’altra parte, la stessa ricorrente, usando maggiore diligenza, avrebbe potuto svolgere ogni opportuno accertamento presso il competente Ufficio Tesseramenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal C.F. Pelletterie Calcio A5 ASD di Scandicci (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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