F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012 3) RICORSO DELL’A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LORETO APRUTINO C5/CAGLIARI C5 DEL 12.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 26.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012 3) RICORSO DELL’A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LORETO APRUTINO C5/CAGLIARI C5 DEL 12.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 26.10.2011) Con ricorso del 22.11.2011 la società Loreto Aprutino C5 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 173 del 16.11.2011 con la quale, in riferimento alla gara disputata il 12.11.2011 contro il Cagliari C5 era stata irrogata la sanzione dell’ammenda di €. 1.500,00. A sostegno dell’impugnazione si deducevano due ordini di motivi da una parte si invocava l’esistenza di una situazione di tensione durante l’espletamento della gara, connessa a decisioni arbitrali asseritamene sfavorevoli alla società Loreto Aprutino, nonché il verificarsi di un grave gesto provocatorio messo in atto da un calciatore del Cagliari C5; dall’altra si affermava che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto la grande opera di collaborazione svolta dai dirigenti della squadra per consentire di portare a termine la partita. Da qui l’affermazione secondo cui la sanzione irrogata sarebbe ingiusta e comunque eccessiva. Il ricorso appare infondato. In realtà il referto arbitrale risulta di assoluta chiarezza e puntualità in ordine alla molteplici, gravissime, affermazioni ingiuriose e minacciose rivolte contro l’arbitro da una parte della tifoseria e da due persone non identificate che indossavano la tuta della società Loreto Aprutino. Lo stesso referto indica il successivo intervento dei dirigenti del Loreto Aprutino per riportare la calma. Tuttavia la sanzione irrogata appare pienamente giustificata ed adeguata dinanzi all’oggettiva gravità dell’accaduto come risultante dal referto arbitrale che, come è noto, riveste il ruolo di prova privilegiata. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposta dall’A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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