F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012 4) RICORSO DELLO SPORT FIVE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SILVEIRA REIS CESAR FERNANDO SEGUITO GARA SPORT FIVE/LAZIO CALCIO A 5 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 184 del 21.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012
4) RICORSO DELLO SPORT FIVE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SILVEIRA REIS CESAR FERNANDO SEGUITO GARA SPORT FIVE/LAZIO CALCIO A 5 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 184 del 21.11.2011)
La società S.S.D. Sport Five, con sede legale in Putignano, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n. 184 del 21.11.2011, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al proprio calciatore Silveira Reis Cesar Fernando, espulso per aver rivolto all'arbitro frase offensiva ed aver lanciato contestualmente nei confronti del direttore di gara un sacchetto di ghiaccio sintetico senza colpirlo. La società reclamante contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che non vi era nessuna intenzione di colpire l’arbitro, tant’è che il ghiaccio scagliato per terra è andato in una direzione diversa da quella in cui si trovava l'arbitro. Pertanto la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti accaduti. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre, a parte che nessuna prova viene fornita in proposito, nessuna rilevanza può essere attribuita alla direzione assunta dall'oggetto scagliato, in quanto il gesto è offensivo in sé. In ogni caso se al gesto si accompagna l'espressione gravemente oltraggiosa, non negata dalla società reclamante, la pena inflitta appare proporzionata all'insieme dei fatti contestati. In conclusione, la sezione ritiene congrua e adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici. Da ciò consegue il rigetto del reclamo e l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposta dallo Sport Five S.r.l. di Putignano (Bari) dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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