F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012 5) RICORSO DELL’A.S.D. REAL MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; – OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA A.S.D. REAL MOLFETTA/SALA CONSILINA DEL 19.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 197 del 23.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012
5) RICORSO DELL’A.S.D. REAL MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA A.S.D. REAL MOLFETTA/SALA CONSILINA DEL 19.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 197 del 23.11.2011)
Con decisione del 23 novembre 2011, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 applicava la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e l’obbligo di disputare 3 gare a porte chiuse nei confronti della A.S.D. Real Molfetta in relazione alla condotta dei propri sostenitori in occasione della gara disputata contro il Sala Consilina. La decisione traeva origine dagli atti ufficiali di gara (referto arbitrale e supplemento di rapporto) dai quali si desumevano episodi di violenza posti in essere da sostenitori della squadra locale che avevano tentato di entrare sul terreno di gioco abbattendo le transenne divisorie e avevano costretto gli arbitri, raggiunti da numerosi sputi, a rientrare negli spogliatoi onde sottrarsi agli ulteriori tentativi di violenza con calci e pugni. Dagli atti emergeva anche che gli intrusi avevano colpito con pugni il portiere e il massaggiatore della squadra avversaria. Contro tale decisione proponeva reclamo a questa Corte la A.S.D. Real Molfetta che prospettava una diversa versione dei fatti, tale da giustificare una congrua riduzione della pena. Ciò premesso, la Corte rileva che nessun dubbio può sorgere circa il reale svolgimento degli eventi, essendo rimaste insuperate le risultanze degli atti ufficiali di gara, muniti di fede privilegiata, che attestano, appunto, gli episodi di violenza menzionati. Appare equa la sanzione pecuniaria inflitta in primo grado mentre può ridursi a 2 giornate l’obbligo di disputare gare a porte chiuse tenuto conto dei non cattivi precedenti della società e della adeguata predisposizione del servizio d’ordine. In questo senso va riformata, in accoglimento parziale del reclamo, la decisione impugnata. Va conseguentemente disposta la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposta dall’A.S.D. Real Molfetta di Molfetta (Bari) riduce a 2 giornate l’obbligo di disputare gare a porte chiuse. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012 5) RICORSO DELL’A.S.D. REAL MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; – OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA A.S.D. REAL MOLFETTA/SALA CONSILINA DEL 19.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 197 del 23.11.2011)"
