COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto dell’11/11/2011 (prot. n.2930/121pf 11-12/MS/vdb) nei confronti di: – Oggiano Massimiliano – Asd Mesagne 1929 per rispondere -1) Oggiano Massimiliano, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Mesagne 1929 per rispondere della violazione degli artt.1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.03 del 13/11/10 (vertenza n.27), emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Conte Rodolfo; 2) ASD Mesagne 1929 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente,

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto dell’11/11/2011 (prot. n.2930/121pf 11-12/MS/vdb) nei confronti di: - Oggiano Massimiliano - Asd Mesagne 1929 per rispondere -1) Oggiano Massimiliano, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Mesagne 1929 per rispondere della violazione degli artt.1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.03 del 13/11/10 (vertenza n.27), emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Conte Rodolfo; 2) ASD Mesagne 1929 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, FATTO Con delibera del 13/11/2010 il Collegio arbitrale c/o la LND condannava l’“ASD Mesagne 1929”, a corrispondere al sig. Conte Rodolfo la somma di €6.250,00, dovuta in forza di regolare accordo economico vigente per la Stagione Sportiva 2009/2010, oltre ad € 60,00 a titolo di interessi equitativamente calcolati, per un importo complessivo di €6.310,00; dichiarando altresì inappellabile ed immediatamente esecutiva la delibera medesima. Dalle indagini disposte dalla Procura Federale risultava poi che la ASD Mesagne 1929 non aveva dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, avendo ricevuto la formale comunicazione della decisione in parola a mezzo racc.ta a/r in data 7/12/10 inviata dal Presidente del Collegio Arbitrale. Ritenuto pertanto ricorrente la violazione del disposto dell’art.94 ter comma 13 NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art.8 commi 9 e 15 CGS; la Procura Federale con la nota succitata dell’11/11/2011 deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi. Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito del 27/10/2011, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva con racc.a.r. del 9/12/2011, la convocazione delle parti succitate, dinanzi a sé per l’udienza del giorno 9 gennaio 2012 alla quale compariva solo l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale, rimanendo assenti il sig. Oggiano Massimiliano e l’ASD Mesagne 1929 perché non comparsi benché regolarmente convocati. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv. Monaco per la Procura Federale il quale preliminarmente rimarcava quanto dal Procuratore Federale evidenziato con l’atto di deferimento succitato dell’11/11/2011 e cioè che il deferimento era stato proposto nonostante l’attuale stato di inattività della Società Sportiva in parola, che, in quanto tale, non facendo di per sé cessare l’affiliazione alla FIGC, non era ostativo alla declaratoria di responsabilità per le violazioni contestate sia in capo alla stessa che al suo Presidente, all’epoca dei fatti, Sig. Oggiano Massimiliano precisando che tali soggetti potranno scontare le sanzioni che verranno irrogate, allorquando detto stato di inattività verrà a cessare ed il sig.Oggiano dovesse nuovamente tesserarsi per qualsivoglia compagine appartenente all’Ordinamento Federale. Ciò premesso l’avv. Monaco chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi agli stessi le seguenti sanzioni: - per il sig.Oggiano Massimiliano la inibizione di mesi sei; - per la ASD Mesagne 1929 la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione e l’ammenda di € 3000,00. La Commissione Disciplinare Territoriale si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE La documentazione acquisita agli atti del presente procedimento ed il comportamento completamente assente dei deferiti, non consente di revocare in dubbio la fondatezza degli addebiti loro mossi e quindi la loro responsabilità che va affermata e punita come da dispositivo ancorchè risultino - allo stato - cessate l’affiliazione alla FIGC della ASD Mesagne 1929 e la funzione di presidente del sig. Oggiano Massimiliano. Va infatti condivisa l’affermazione della Procura Federale secondo cui le sanzioni da questa Commissione inflitte come da dispositivo, potranno in futuro trovare esecuzione allorchè la ASD Mesagne 1929 dovesse far cessare la sua inattività ed il sig. Oggiano dovesse nuovamente tesserarsi per altre compagini appartenenti all’ordinamento federale. P.T.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: - affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni: - al sig. Oggiano Massimiliano la inibizione di mesi sei; - all’ASD Mesagne 1929 la penalizzazione di due punti in classifica da scontrarsi nel prossimo campionato di competenza oltre all’ammenda di €500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it