COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 60. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO IPPOGRIFO SARNO – GARA SANSEVERINESE 1928 I IPPOGRIFO SARNO DEL 27.11.2011 – ECCELLENZA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
60. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO IPPOGRIFO SARNO – GARA SANSEVERINESE 1928 I
IPPOGRIFO SARNO DEL 27.11.2011 – ECCELLENZA.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Ippogrifo Sarno, avverso la
declaratoria d’inammissibilità del Giudice Sportivo Territoriale, in ordine al reclamo della medesima
società, osserva: il Giudice di prime cure, con delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 29.12.2011, alla
pag. 1320, aveva dichiarato inammissibile il reclamo innanzi richiamato, per presunta violazione
della norma del Codice di Giustizia Sportiva (art. 38, comma 7), che prescrive che il reclamo di parte
possa essere formalizzato a mezzo raccomandata postale, o a mezzo trasmissione via fax. Nel
reclamo di seconda istanza, la società Ippogrifo Sarno ha documentato in modo inoppugnabile che,
viceversa, la formalizzazione del reclamo di primo grado, sotto il profilo anche della spedizione al
Giudice di prime cure, era stata eseguita a mezzo raccomandata postale n. 144805654540 del
29.11.2011, ovvero con la modalità di spedizione e nei termini temporali sanciti dal C.G.S. Al ricorso
di seconda istanza, prodotto presso questa C.D.T., si è opposta la società Sanseverinese 1928, con
le proprie controdeduzioni, sottolineando che l’inammissibilità di un reclamo non possa essere
sanata nel grado successivo di giudizio e di non aver mai ricevuto il reclamo di prima istanza della
società Ippogrifo Sarno. Questa C.D.T., preso atto che la società Ippogrifo Sarno, come precisato in
precedenza, ha documentato che, contrariamente a quanto indicato dal G.S.T. nella sua citata
delibera, il suo reclamo era stato spedito al G.S.T. medesimo a mezzo raccomandata postale e che
la copia del reclamo, contestualmente spedita dalla società Ippogrifo Sarno alla Sanseverinese
1928, in quanto società controparte, era stata inoltrata, dalla reclamante medesima, a mezzo
raccomandata postale n. 144805654517, in data 29.11.2011 anch’essa, all’indirizzo postale ufficiale
della società Sanseverinese 1928, come depositato presso questo C.R. all’atto della sua iscrizione
al Campionato 2011/2012. Deve, dunque, disporsi, previa revoca della richiamata delibera di
inammissibilità del reclamo di prima istanza della società Ippogrifo Sarno, la remissione del fascicolo
al Giudice Sportivo Territoriale, per l’esame nel merito del reclamo medesimo. P.Q.M.
DELIBERA
di revocare, per i motivi innanzi specificati, la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, di cui
al C.U. del C.R. Campania, n. 63 del 29.12.2011, con la quale era stata dichiarata
l’inammissibilità del reclamo di prima istanza della società Ippogrifo Sarno A.S.D.; di
trasmettere il fascicolo al G.S.T., per l’esame nel merito del reclamo medesimo; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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