COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 60. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO IPPOGRIFO SARNO – GARA SANSEVERINESE 1928 I IPPOGRIFO SARNO DEL 27.11.2011 – ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 60. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO IPPOGRIFO SARNO – GARA SANSEVERINESE 1928 I IPPOGRIFO SARNO DEL 27.11.2011 – ECCELLENZA. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Ippogrifo Sarno, avverso la declaratoria d’inammissibilità del Giudice Sportivo Territoriale, in ordine al reclamo della medesima società, osserva: il Giudice di prime cure, con delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 29.12.2011, alla pag. 1320, aveva dichiarato inammissibile il reclamo innanzi richiamato, per presunta violazione della norma del Codice di Giustizia Sportiva (art. 38, comma 7), che prescrive che il reclamo di parte possa essere formalizzato a mezzo raccomandata postale, o a mezzo trasmissione via fax. Nel reclamo di seconda istanza, la società Ippogrifo Sarno ha documentato in modo inoppugnabile che, viceversa, la formalizzazione del reclamo di primo grado, sotto il profilo anche della spedizione al Giudice di prime cure, era stata eseguita a mezzo raccomandata postale n. 144805654540 del 29.11.2011, ovvero con la modalità di spedizione e nei termini temporali sanciti dal C.G.S. Al ricorso di seconda istanza, prodotto presso questa C.D.T., si è opposta la società Sanseverinese 1928, con le proprie controdeduzioni, sottolineando che l’inammissibilità di un reclamo non possa essere sanata nel grado successivo di giudizio e di non aver mai ricevuto il reclamo di prima istanza della società Ippogrifo Sarno. Questa C.D.T., preso atto che la società Ippogrifo Sarno, come precisato in precedenza, ha documentato che, contrariamente a quanto indicato dal G.S.T. nella sua citata delibera, il suo reclamo era stato spedito al G.S.T. medesimo a mezzo raccomandata postale e che la copia del reclamo, contestualmente spedita dalla società Ippogrifo Sarno alla Sanseverinese 1928, in quanto società controparte, era stata inoltrata, dalla reclamante medesima, a mezzo raccomandata postale n. 144805654517, in data 29.11.2011 anch’essa, all’indirizzo postale ufficiale della società Sanseverinese 1928, come depositato presso questo C.R. all’atto della sua iscrizione al Campionato 2011/2012. Deve, dunque, disporsi, previa revoca della richiamata delibera di inammissibilità del reclamo di prima istanza della società Ippogrifo Sarno, la remissione del fascicolo al Giudice Sportivo Territoriale, per l’esame nel merito del reclamo medesimo. P.Q.M. DELIBERA di revocare, per i motivi innanzi specificati, la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al C.U. del C.R. Campania, n. 63 del 29.12.2011, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo di prima istanza della società Ippogrifo Sarno A.S.D.; di trasmettere il fascicolo al G.S.T., per l’esame nel merito del reclamo medesimo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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