COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 62. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA / NAPOLI CLUB AFRAGOLESE DEL 7.01.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 62. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA / NAPOLI CLUB AFRAGOLESE DEL 7.01.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Cral Fincantieri Stabia, dispone lo stralcio, per motivi d’urgenza, relativo all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione dei seguenti provvedimenti: squalifica per due giornate di gara, a carico del calciatore Mancini Marco; squalifica per tre giornate di gara, a carico del calciatore Canalino Antonio. Al riguardo, questa C.D.T. giudica inammissibile (nel rispetto delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, che non consente l’opposizione a squalifiche, a carico di calciatori, fino a due giornate di gara) l’impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 3, lettera a), della prima doglianza. Quanto alla seconda sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Canalino Antonio, questa C.D.T. ritiene che essa debba essere respinta, in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara. Per quanto attiene alle altre doglianze, di cui al reclamo (istanza di ridimensionamento dell'ammenda a carico della società reclamante; squalifica a carico dell’assistente di parte, sig. Cozzolino Mario; squalifica a carico del calciatore Mandato Federico), questa Commissione ritiene di dover sentire il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta del 13.02.2012. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Cral Fincantieri Stabia, nella parte riguardante la richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico del calciatore Canalino Antonio; di dichiarare inammissibile l’atto nella parte che si riferisce all’impugnazione della squalifica a carico del calciatore Mancini Marco; di rinviare alla seduta del 13.02.2012 la decisione sugli altri aspetti, di cui al reclamo in esame, previa la cennata audizione dell'arbitro; nulla dispone, all'atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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