COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PENITRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’8.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE NOFI SALVATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 28 DEL 7.12.2011 (Gara: PENITRO – NUOVA ITRI del 4.12.2011 – Campionato Allievi Provinciali Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PENITRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’8.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE NOFI SALVATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 28 DEL 7.12.2011 (Gara: PENITRO – NUOVA ITRI del 4.12.2011 – Campionato Allievi Provinciali Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società PENITRO nelle conclusioni chiede una riforma della decisione assunta dal Giudice di prime cure nei confronti del calciatore NOFI SALVATORE, in quanto sostiene che il proprio atleta a fine gara, si avvicinava all’arbitro, tentando di colpirlo, ma non vi riusciva per l’intervento di tutti gli altri calciatori, e che forse, nella circostanza, si sono solo sfiorati tra di loro. La Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver letto gli atti di gara, ha ritenuto opportuno convocare l’arbitro, per verificare se il contenuto del reclamo presentato dalla società PENITRO, avesse qualche margine di accoglimento. L’arbitro, in sede di audizione, non ha avuto alcuna perplessità su quanto accaduto ed ha confermato l’episodio in cui scrive di essere stato colpito da uno schiaffo, che gli provocava dolore e rossore sulla guancia, escludendo senza ombra di dubbio che il NOFI lo avesse solo sfiorato mentre era circondato da altri calciatori. Questa Commissione si è resa conto quindi che le argomentazioni poste in essere dalla ricorrente non sono in alcun modo attendibili, in quanto l’episodio in questione è stato riportato dall’arbitro in modo chiaro ed inequivocabile. Ritiene però questo Organo Giudicante che la sanzione inflitta al NOFI possa essere lievemente ridimensionata e rapportata secondo gli abituali parametri che vengono adottati per casi analoghi (episodio di violenza nei confronti dell’arbitro, con assenza di gravi e successive conseguenze fisiche). Tanto premesso, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 109 del 22.12.2011, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società PENITRO e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore NOFI SALVATORE fino al 30.6.2014. La tassa reclamo va restituita.
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