COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SERMONETA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 27 DEL 22-12-2011 IN MERITO ALLA GARA SERMONETA – PRIVERNO LEPINI DEL 15-12-2011 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI DI LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SERMONETA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 27 DEL 22-12-2011 IN MERITO ALLA GARA SERMONETA – PRIVERNO LEPINI DEL 15-12-2011 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI DI LATINA La società Sermoneta ha impugnato la delibera in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato la punizione sportiva della perdita della gara a suo carico. Nelle motivazioni il Giudice ha rilevato che la gara è stata definitivamente sospesa al 47’ minuto del secondo tempo per il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione, dopo che l’arbitro aveva vanamente atteso per 15 minuti che i fari si riaccendessero. Sostiene invece la reclamante che, pur non essendovi tenuta in quanto la gara era programmata in orario diurno, alle ore 15,00, e pur soccombendo al momento per 1 a 0, aveva consentito ad accendere i fari per agevolare la visibilità sul finire della gara, se non che vi era stato un black out ed i fari si erano spenti e l’Arbitro non aveva voluto attendere il tempo necessario per consentirne la riattivazione trattandosi di lampade ad incandescenza. Quando l’Arbitro aveva deciso di sospendere la gara i fari si stavano riaccendendo e si erano riaccesi circa 15 minuti dopo la loro momentanea carenza, come è normale in impianti dotati di tali lampade. Richiede quindi la ripetizione della gara invocando la causa di forza maggiore. Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione. In effetti la decisione di sospendere la gara è apparsa alquanto affrettata, sia perché, come dichiara lo stesso Arbitro, dopo circa 20 minuti dalla sospensione i fari si stavano riaccendendo e ne erano accesi già tre, sia perché, e soprattutto, come è riportato nel referto, ci si trovava di già al 47’ del secondo tempo e mancava quindi un solo minuto del tempo di recupero per la conclusione dell’incontro (l’Arbitro aveva deciso di neutralizzare tre minuti nel secondo tempo). Non va sottaciuto che l’incontro era iniziato, sempre secondo quanto riportato nel referto, alle ore 15,00, era stato neutralizzato un solo minuto nel primo tempo, l’intervallo era stato di quindici minuti e ci si trovava al 47’ minuto del secondo tempo, quindi alle ore 16,48 seppur in periodo invernale e con un solo minuto ancora da giocare. Ma la considerazione che appare più pregnante è quella che, effettivamente, non era previsto l’uso della luce artificiale, trattandosi di gara programmata in orario diurno, e quindi non poteva essere richiesto, quale obbligo, alla società ospitante, di mettere a disposizione l’impianto di illuminazione che poteva essere anche totalmente assente, o non idoneo, o comunque guasto. L’eventuale carenza iniziale o sopravvenuta dell’impianto, non costituisce quindi elemento per dichiarare la società ospitante responsabile della mancata conclusione della gara e quindi la stessa va considerata sospesa per sopravvenuta oscurità con la conseguenza che andrà ripetuta . Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di annullare la decisione impugnata disponendo la ripetizione della gara. Manda alla segreteria della delegazione provinciale di Latina per gli adempimenti conseguenti. La tassa reclamo va restituita
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