COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’ 8/12/2016 CON LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE NARDONE GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 9/12/11 ( Gara: Caira – Villa S. Lucia del 3/12/11 – Campionato III Categoria Frosinone )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL' 8/12/2016 CON LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE NARDONE GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 9/12/11
( Gara: Caira – Villa S. Lucia del 3/12/11 - Campionato III Categoria Frosinone )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva:
La reclamante, pur giudicando deprecabile il comportamento del calciatore Nardone, ritiene tuttavia eccessiva e sproporzionata la sanzione del Giudice Sportivo, ove si consideri che i colpi violenti subìti dall'Arbitro, anche ad opera di un sostenitore che aveva invaso il terreno di gioco, non avevano causato significative conseguenze fisiche a carico del Direttore di gara, tanto è vero che questi il giorno successivo aveva potuto arbitrare regolarmente un'altra gara di campionato.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo esser stato espulso, il calciatore Nardone aveva tentato di colpirlo al volto con un pugno, colpo evitato grazie alla sua rapida schivata; subito dopo, mentre sembrava volersi allontanare, lo stesso giocatore lo aveva colpito con un violento pugno tra l'orecchio e la nuca provocandogli forte dolore; e successivamente, sebbene fosse trattenuto da altre persone che nel frattempo erano intervenute, il Nardone lo aveva colpito con un violento calcio all'altezza dei reni, colpo che gli aveva provocato forte dolore e che lo aveva fatto piegare sulle gambe. L'Arbitro ha inoltre precisato che, successivamente, un sostenitore del Caira, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, era entrato in campo e lo aveva colpito con un violento pugno nella zona cervicale, provocandogli forte dolore. Il Direttore di gara ha inoltre riferito che, recatosi dopo l'incontro al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cassino, gli era stata diagnosticata “contusione al costato sinistro e rachide cervicale”, con una prognosi di sette giorni s.c. L'Arbitro ha infine precisato che, il giorno dopo, poiché i dolori alle parti colpite si erano attenuati, egli aveva arbitrato l'incontro di II° categoria Sora – Fumone.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro risulta quindi comprovata la sussistenza dei reiterati e violenti gesti compiuti dal calciatore Nardone nei suoi confronti. Ribadita la gravità e l'intollerabilità di tale comportamento, per quanto concerne la misura della sanzione questa Commissione non può tuttavia non tenere conto dei criteri di gradualità che gli Organi di Giustizia Sportiva applicano abitualmente per simili fattispecie; è noto infatti che il massimo della pena prevista dal Codice di Giustizia Sportiva – squalifica per cinque anni e preclusione alla permanenza nei ranghi della F.IG.C. - è stata irrogata soltanto per comportamenti di particolare gravità che nel caso di condotta violenta nei confronti dell'Arbitro, abbiano causato gravi conseguenze di natura fisica a carico dello stesso, non bastando, a tal riguardo, l'aver provocato soltanto un forte dolore, conseguenza questa inevitabile di ogni gesto violento.
Valutati i fatti, si ritiene pertanto che non sussistano nel caso in esame le condizioni per poter comminare al giocatore la sanzione massima, dal momento che, come risulta dalla stessa cartella clinica del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cassino, all'Arbitro non è stata riscontrata alcuna lesione o ferita, ma soltanto una “contusione all'emicostato sinistro, radiche cervicale” - quest'ultima causata peraltro anche dal pugno ricevuto dal tifoso - con una prognosi di 7 gg. s.c. Del resto, che l'Arbitro, a seguito dei colpi ricevuti, non abbia subìto conseguenze particolarmente gravi, è confermato altresì dal fatto che egli, a distanza di appena 24 ore, è stato in grado di poter arbitrare un altro incontro ufficiale di campionato.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore NARDONE GABRIELE dall' 8 dicembre 2016 con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.IG.C., al 30 novembre 2015.
La tassa di reclamo va restituita.
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