COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 17.2.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE DONATI VALTER, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NEBBIA LUCA E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO MATTIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56C5 DEL 18.1.2012 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – OSTIA CALCIO A 5 del 14.1.2012 – Campionato C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 17.2.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE DONATI VALTER, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NEBBIA LUCA E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO MATTIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56C5 DEL 18.1.2012 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – OSTIA CALCIO A 5 del 14.1.2012 – Campionato C5 Serie C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società SPES POGGIO FIDONI pone in evidenza che il tutto scaturisce da un episodio di violenza posto in essere da un calciatore avversario, che in maniera del tutto inaspettata, ingiustificata e soprattutto violenta, aggrediva a gioco fermo, un proprio calciatore colpendolo con un pugno in pieno volto, causandogli la perdita di due denti, scatenando le reazione dei presenti. Nell’occasione, il Dirigente DONATI è intervenuto insieme ai dirigenti avversari, al solo scopo di sedare gli animi e che i calciatori sanzionati NEBBIAI ed ESPOSITO hanno solo spintonato gli avversari per evitare ulteriori conseguenze. Per tali motivi chiede la ricorrente una rivisitazione dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo competente. Questa Commissione preliminarmente fa presente che, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., i provvedimenti adottati inferiori ad un mese a carico di dirigenti non sono impugnabili in alcuna sede e pertanto non può essere esaminato il contenuto del ricorso relativo alla posizione del Dirigente DONATI WALTER. E’ invece dell’avviso che le sanzioni comminate ai calciatori NEBBIA LUCA ed ESPOSITO MATTIA possono essere lievemente ridimensionate, tenuto conto che nella circostanza in effetti i comportamenti dei predetti, seppur censurabili, sono stati determinati per reazione ad un gravissimo comportamento, tenuto da un avversario che colpiva un loro compagno di squadra in modo particolarmente violento, tanto da provocargli la rottura di due denti. Ciò detto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al Dirigente DONATI WALTER. Di accogliere il reclamo riducendo le squalifiche dei calciatori NEBBIA LUCA ed ESPOSITO MATTIA a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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