COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TROISI PAOLO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 128 DEL 28.1.2012 (GARA: VIGOR CISTERNA – LUPA FRASCATI del 15.1.2012 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TROISI PAOLO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 128 DEL 28.1.2012 (GARA: VIGOR CISTERNA – LUPA FRASCATI del 15.1.2012 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; rilevato che l’istanza della medesima Società volta alla revoca o alla riduzione della squalifica del calciatore TROISI, il cui comportamento viene ricondotto esclusivamente ad ingiurie contro un avversario e non dirette all’arbitro, come si rileva dal referto, appare verosimile; infatti l’arbitro descrive dettagliatamente l’episodio di cui si è reso protagonista il TROISI, il quale veniva espulso per doppia ammonizione, la seconda delle quali ricevuta per simulazione in occasione di uno scontro con un avversario, che lo faceva cadere a terra. Nell’occasione il TROISI rivolgeva ingiurie al calciatore della squadra avversaria, e alla notifica del provvedimento disciplinare lasciava immediatamente il terreno di gioco, assumendo poi a fine gara un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Per quanto riguarda invece le ingiurie ad un assistente arbitrale alla base della sanzione pecuniaria inflitta, le stesse sono state rivolte da un solo sostenitore della Società in posizione defilata rispetto al recinto di gioco, ma l’episodio assume una rilevanza maggiore in quanto trattasi di offese e denigrazioni per motivi di razza. Per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla società VIGOR CISTERNA, riducendo la squalifica a carico del calciatore TROISI PAOLO da 3 a 2 gare effettive. Di confermare l’ammenda di € 500 a carico della Società. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it