COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA S. STEFANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE FINO AL 31.1.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE IMPEI MASSIMO, DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 A CARICO DEL SIG. LUIGI TOMASSI, DI SQUALIFICA FINO AL 10.2.2012 A CARICO DEL CALCIATORE DOLFI EMANUELE E FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CECI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. .N 42 DEL 12.1.2012 (Gara: REAL VALLINFREDA – ROCCA S. STEFANO dell’8.1.2012 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA S. STEFANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE FINO AL 31.1.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE IMPEI MASSIMO, DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 A CARICO DEL SIG. LUIGI TOMASSI, DI SQUALIFICA FINO AL 10.2.2012 A CARICO DEL CALCIATORE DOLFI EMANUELE E FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CECI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. .N 42 DEL 12.1.2012 (Gara: REAL VALLINFREDA – ROCCA S. STEFANO dell’8.1.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ROCCA S. STEFANO, contestando il contenuto degli atti ufficiali, chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione pecuniaria comminatale nonché delle inibizioni e squalifica dei propri tesserati come in epigrafe, sostenendo la loro estraneità ai fatti addebitati o, quanto meno, minimizzandone le responsabilità. Rilevato, preliminarmente che l’inibizione a carico del dirigente IMPEI MASSIMO non può essere impugnata in alcuna sede in quanto inferiore ad un mese (art. 45 del C.G.S.) Considerato che dall’esame del referto arbitrale, emerge in tutta la sua gravità il comportamento dell’assistente di parte TOMASSI LUIGI (minacce e spintone all’arbitro) e dei calciatori CECI STEFANO (schiaffo all’arbitro e minacce) e DOLFI EMANUELE (frasi offensive e gravi minacce all’arbitro poggiandogli le mani sul petto) passibili di espulsione ancorchè non notificate per motivi di sicurezza, nonché le intemperanze dei sostenitori della ricorrente. Ritenute pertanto ingiustificate le doglianze della reclamante e congrue le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ROCCA S. STEFANO confermando tutte le decisioni impugnate.La tassa reclamo va incamerata.
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