COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIESE/CINGOLANA DELL’11.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIESE/CINGOLANA DELL’11.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012) L’A.S.D. Cingolana Calcio 1963 proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche in relazione alla gara Cagliese/Cingolana, disputata l’11 dicembre 2011 sul campo della Cagliese e terminata con il risultato di 2 a 1, chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore o, in subordine, applicarsi alla Cagliese la sanzione della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati sul campo. Dagli atti ufficiali risultava che al 29° minuto del primo tempo una “bomba carta” (così definita dagli ufficiali di gara nel loro rapporto) lanciata dai sostenitori della Cagliese esplodeva con grande fragore dietro la panchina della Cingolana, vicino alla rete di recinzione. Alla fine del primo tempo un dirigente della Cingolana riferiva al direttore di gara che un proprio giocatore, il numero 14, presente in panchina si era sentito male dopo lo scoppio e che, per tale motivo, era stata chiamata l’ambulanza per portarlo al Pronto Soccorso. Secondo la Cingolana l’episodio aveva condizionato la squadra ed influito decisamente sul regolare svolgimento dell’incontro, il che legittimava la richiesta di infliggere all’avversaria la punizione sportiva della perdita della gara o, quanto meno, la penalizzazione in classifica almeno pari ai punti conquistati sul campo. Il Giudice Sportivo riteneva che dal fatto era conseguita unicamente l’alterazione al potenziale atletico della squadra della Cingolana; escludeva pertanto l’applicabilità della sanzione sportiva della perdita della gara; escludeva altresì l’applicabilità della penalizzazione di punti; non ravvisava i presupposti di eccezionalità per disporre la ripetizione dell’incontro e, quindi, respingeva il reclamo, confermava il risultato acquisito in campo e la sanzione applicata alla Cagliese con l’ammenda di € 2.000,00 e l’obbligo di disputare le due gare successive a porte chiuse e privi di spettatori, avendo assunta l’ipotesi del caso di “particolare tenuità”. Contro tale delibera la Cingolana ha proposto rituale appello, reiterando, anche avanti questa Commissione, le argomentazioni e le conclusioni dedotte in primo grado. Deduceva la reclamante: - la responsabilità oggettiva della Cagliese in ordine a quanto posto in essere dai propri sostenitori, ancorché fuori dal recinto di gioco e, comunque, nelle vicinanze della panchina ospite, peraltro separata dalle tribune dalla sola rete di recinzione; - che, secondo quanto riferito dagli ufficiali di gara, a seguito della violenta esplosione della bomba carta il calciatore n. 14 della Cingolana Gambini Nicola, che sedeva in panchina, rimaneva stordito e veniva trasportato al locale ospedale dall’ambulanza; - che, alla luce degli effetti prodotti, doveva ritenersi irrilevante il luogo ove lo scoppio fosse avvenuto; - che il fatto causò l’assoluta impossibilità del calciatore Gambini Nicola di partecipare alla gara, inficiandone, pertanto, il regolare svolgimento; - che l’impedimento determinò un’effettiva ed importante lesione dell’integrità del potenziale atletico della Cingolana, ingiustamente compromesso, e non una mera sua alterazione. L’A.S.D. Cagliese Calcio, controinteressata, con missiva del 16 gennaio 2012, trasmessa ritualmente in copia alla reclamante, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, deducendo la congruità delle sanzioni applicate in prime cure rispetto alla gravità dei fatti contestati e chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame; in subordine, contenere la pena nel minimo edittale. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato i fatti ascritti ai sostenitori della Cagliese, precisando di avere sentito un scoppio molto forte e visto del fumo dietro la panchina della squadra della Cingolana, a seguito di un grosso petardo ivi appositamente posizionato. Ha riferito che subito dopo lo scoppio nessuno gli segnalò malori o problemi per alcun giocatore della panchina; cosa che gli fu comunicata successivamente durante l’intervallo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro, la società resistente e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Preliminarmente occorre ricordare che la seconda parte del 1° comma dell’art. 17 del Codice di giustizia sportiva dispone che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. A parere del Collegio quanto accaduto nel corso della gara in esame si è tradotto unicamente nell’alterazione al potenziale atletico della Cingolana, il che esclude in radice l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara richiesta dalla reclamante. I fatti sono stati correttamente qualificati dal Giudice Sportivo, con motivazione condivisibile ed alla quale si fa qui integrale rinvio. Fuori discussione è pure la responsabilità oggettiva della Cagliese che deve, pertanto, essere punita: unica sanzione appropriata, per quanto sopra detto, non può essere che quella applicata dal primo giudice, la cui decisione, pertanto, si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Cingolana Calcio 1963 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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