COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 26 Gennaio 2012 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1. RICORSO REAL TERMOLI – AVVERSO IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE (GARA TURRIS S. CROCE–REAL TERMOLI – CAMPIONATO REG. JUNIORES GIRONE “C” – 9^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 26 Gennaio 2012 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1. RICORSO REAL TERMOLI - AVVERSO IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE (GARA TURRIS S. CROCE–REAL TERMOLI - CAMPIONATO REG. JUNIORES GIRONE “C” - 9^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società REAL TERMOLI, con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 33, 38 e 46 CGS; rilevato preliminarmente che la società Turris S.Croce non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 33 e 38 CGS; letto il reclamo, rileva che la società Real Termoli chiede l’applicazione ai danni della società Turris S.Croce della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato il calciatore MASCIA Luigi, nato nel 1991; considerato che il Regolamento del Campionato Regionale Juniores 2011/2012 (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 26 settembre 2011) prevede la partecipazione di calciatori nati dal 1° gennaio 199 3 in poi (o che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età ) e l’utilizzazione di TRE calciatori fuori quota, nati dal 1° gennaio 1992 in poi; acquisita la nota del competente Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Molise dalla quale si evince che il calciatore Mascia Luigi è nato il 21.03.1991 ed era regolarmente tesserato per la società Turris S.Croce alla data della gara in epigrafe; ne consegue che il calciatore Mascia Luigi non aveva titolo a prendere parte alla gare in epigrafe. Tutto ciò premesso, visto ed applicato l’art. 17 CGS D E C I D E 1. di infliggere alla società Turris S.Croce la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 2. di comminare alla società Turris S.Croce un’ammenda di Euro 100,00; 3. di inibire il dirigente accompagnatore BARBERIO Giacomo (Turris S.Croce) fino al 9 febbraio 2012; 4. di squalificare il calciatore MASCIA Luigi (Turris S.Croce) per due gare effettive.
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