COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 26 Gennaio 2012 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.2. RICORSO MIRANDA FRATERNA – AVVERSO IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE (GARA REAL PRATA – MIRANDA FRATERNA DEL 05.11.2011 – 6^ GIORNATA DI ANDATA – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – GIRONE A)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 26 Gennaio 2012 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.2. RICORSO MIRANDA FRATERNA - AVVERSO IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE (GARA REAL PRATA – MIRANDA FRATERNA DEL 05.11.2011 – 6^ GIORNATA DI ANDATA - CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – GIRONE A) Il Giudice Sportivo Territoriale, acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società MIRANDA FRATERNA, con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 33, 38 e 46 CGS; rilevato preliminarmente che la società Real Prata non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 33 e 38 CGS; letto il citato reclamo, rileva che la società Miranda Fraterna chiede l’applicazione ai danni della società Real Prata della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato i calciatori CALDERONI Gabriele (16.02.1997) il quale non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della reclamante, non tesserato con la società Real Prata e, comunque, di età superiore per la categoria Giovanissimi e CACCIOLA Kevin, il quale non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe perché, a detta della reclamante, squalificato. Osserva questo GST. Dalla nota acquisita agli atti del competente Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Molise, emerge che il calciatore Cacciola Kevin era regolarmente tesserato per la società Real Prata, mentre il calciatore Calderoni Gabriele, alla data della gara in epigrafe, NON risultava tesserato per alcuna squadra,. Interessata in merito la Delegazione Provinciale di Isernia, dalla nota di risposta emerge che un calciatore Calderoni Gabriele, nato però il 16.02.1995 (come da certificazione in atti) risulta tesserato per la società Real Prata come categoria “ALLIEVI” E QUINDI NON AVEVA TITOLO A PRENDERVI PARTE. Relativamente al calciatore Cacciola, dagli atti ufficiali risulta essere stato espulso e quindi squalificato per una gara effettiva nella gara precedente a quella in epigrafe (cfr. CU n. 36 del 3.11.2011): non aveva quindi titolo a prendervi parte in quanto gravato da squalifica. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Miranda Fraterna; 2. di infliggere alla società Real Prata la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 3. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 300,00; 4. di inibire il dirigente accompagnatore RICCIO GIUSEPPE (Real Prata) fino a tutto il 01.03.2012; 5. di squalificare per tre gare effettive il calciatore CALDERONI Gabriele (Real Prata); 6. di squalificare per una gara effettiva il calciatore CACCIOLA Kevin (Real Prata). Nulla per la tassa non versata.
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