COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.D. JURDINIANUM – A.S.D. MARITTIMA del 22 gennaio 2012. (Reclamo della A.C.D. JURDINIANUM in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente sig. D’ALBA Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 26 gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.D. JURDINIANUM - A.S.D. MARITTIMA del 22 gennaio 2012. (Reclamo della A.C.D. JURDINIANUM in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente sig. D’ALBA Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 26 gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che il comportamento del dirigente sig. D’ALBA Luigi pur qualificandosi gravemente antisportivo può ritenersi adeguatamente punito con la inibizione fino al 30 aprile 2012 P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 30 aprile l’inibizione inflitta al sig. D’ALBA Luigi e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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