COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S.D. VIRTUS CALCIO TRANI – POL. D. NUOVO GLOBO del 15 Gennaio 2012 (Reclamo della Pol. D. Nuovo Globo Barletta avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale nei confronti del calciatore Gioacchino TORRE, di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 19.01.2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: A.S.D. VIRTUS CALCIO TRANI – POL. D. NUOVO GLOBO del 15 Gennaio 2012
(Reclamo della Pol. D. Nuovo Globo Barletta avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
nei confronti del calciatore Gioacchino TORRE, di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del
19.01.2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
Rilevato che la particolare gravità della condotta tenuta dal calciatore Gioacchino TORRE emerge
con chiarezza dal supplemento di rapporto arbitrale ed è altresì confermata dalle circostanze
ammissive contenute sul reclamo;
Ritenuto tuttavia di dover adeguare la sanzione al fatto illecito;
Tutto ciò rilevato e ritenuto
La Commissione Disciplinare Territoriale, a riforma della decisione assunta dal Giudice di prima
istanza
DELIBERA
1) ridursi la squalifica inflitta al calciatore Gioacchino TORRE sino a tutto il 08/04/2012;
2) non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo
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