COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 105/A Società Pol. Pompei (ME) avverso squalifiche calciatori Rizzo Riccardo (3 gare), Stancampiano Francesco (4 gare), Lisitano Michele (fino al 07/03/2012) – Gara 3^ Categoria gir.B ASD Pol. FC Contesse / Pol. Pompei del 07/01/2012 – Comunicato Ufficiale 33 ME del 13/01/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 105/A Società Pol. Pompei (ME) avverso squalifiche calciatori Rizzo Riccardo (3 gare), Stancampiano Francesco (4 gare), Lisitano Michele (fino al 07/03/2012) – Gara 3^ Categoria gir.B ASD Pol. FC Contesse / Pol. Pompei del 07/01/2012 – Comunicato Ufficiale 33 ME del 13/01/2012 La società Pol. Pompei ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni a carico dei propri tesserati, riportate in epigrafe, ritenendole eccessive in relazione ai fatti contestati ed anche in relazione ad altri provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione di Messina a seguito di fatti ritenuti, a detta della ricorrente, ben più gravi di quelli addebitati ai propri tesserati. Pertanto la società in argomento ha richiesto la revisione “in melius” delle sanzioni impugnate. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che, per consolidata giurisprudenza, le sanzioni adottate dai Giudici Sportivi non sono tra loro comparabili in quanto diverse sono le condizioni ed i contesti delle gare cui si riferiscono le azioni irregolari, di calciatori e/o dirigenti, sanzionati in “prime cure”, anche nel caso di descrizioni dei fatti ritenute similari ad una prima analisi.. Per quanto ai comportamenti dei suoi tesserati, dal referto di gara, che ai sensi dell‟art.35 commi1.1 del CGS gode di fede privilegiata, si rileva che il calciatore Lisitano Michele ha tenuto un comportamento intimidatorio e minaccioso nei confronti dell‟arbitro alla fine della 3 gara e che lo stesso calciatore, successivamente, allorchè il direttore di gara si era recato nel suo spogliatoio, tentava ripetutamente di colpirlo con calci, non riuscendovi per il pronto intervento di terze persone, e che infine gli lanciava addosso, colpendolo, una bottiglietta di plastica contenente acqua. Tale dinamica dei fatti, reiterati in momenti diversi, non consentono una revisione della sanzione adottata a suo carico dal Giudice Sportivo, perché appare appena equa in relazione ai fatti descritti. Per quanto infine ai calciatori Rizzo Riccardo e Stancampiano Francesco, può trovare mitigazione la sanzione applicata a loro carico in relazione ai fatti accaduti, così come riportato in dispositivo. P.Q.M. Si conferma la squalifica sino al 07/03/2012 a carico del calciatore Lisitano Michele, e si riducono a tre gare la squalifica a carico del calciatore Stancampiano Francesco ed a due gare la squalifica a carico del calciatore Rizzo Riccardo (tutti tesserati della società Pol. Pompei). Per l‟effetto, senza addebito tassa.
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