COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 107/A Società Villabate srl (PA) avverso squalifica fino al 13/01/2013 del calciatore Binario Pietro Emanuele e alla sanzione di € 500,00 a carico della società – Gara campionato Giovanissimi Provinciali girone C del 16/01/2012 Città di Bagheria / Villabate SRL – Comunicato Ufficiale 24 del 19/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 107/A Società Villabate srl (PA) avverso squalifica fino al 13/01/2013 del calciatore Binario Pietro Emanuele e alla sanzione di € 500,00 a carico della società – Gara campionato Giovanissimi Provinciali girone C del 16/01/2012 Città di Bagheria / Villabate SRL – Comunicato Ufficiale 24 del 19/01/2012. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il Sig. Giglio Giuseppe ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Palermo di cui in oggetto. In particolare l'appellante evidenzia che, dopo la sospensione della gara avvenuta per una presunta rissa tra tesserati delle due società ed alcune persone estranee, l‟arbitro riconosceva il padre del giocatore Binario Pietro Emanuele esclusivamente per aver profferito “mio figlio” durante gli episodi concitati evidenziati nel referto e nell‟allegato supplemento, richiedendo l‟annullamento della sanzione pecuniaria per assenza di responsabilità della società Villabate SRL, nonché una equa riduzione della squalifica del calciatore Binario Pietro Emanuele. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che il calciatore Binario Pietro Emanuele, capitano del Villabate SRL, al 33° del 2^ t. si rivolgeva nei confronti di un dirigente della società Città di Bagheria in maniera aggressiva e minacciosa. Quest‟ultimo, inoltre, alla notifica della espulsione si rivolgeva in maniera minacciosa e aggressiva nei confronti del direttore di gara e contestualmente lo attingeva con due sputi che lo raggiungevano all‟altezza della spalla cercando altresì di aggredirlo. Dal rapporto si rileva anche che un sostenitore della Società Villabate srl si introduceva sul terreno di giuoco e aggrediva con violenti calci e pugni calciatori della Società Città di Bagheria. Successivamente, lo stesso sostenitore si scagliava verso l'arbitro che veniva colpito con due pugni all'occhio e due schiaffi al volto che gli provocavano forte ed intenso dolore, oltre che giramenti di testa e conati di vomito; a seguito dell'aggressione subita, l'arbitro, non più nelle condizioni psicofisiche atte alla prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospendere definitivamente la stessa. L‟arbitro si recava poi presso un distretto ospedaliero ove veniva refertato con una prognosi di due giorni s.c.. Questa Commissione Disciplinare, per i motivi in narrativa evidenziati, ritiene che non possono trovare accoglimento le richieste dell'appellante per quanto riguarda la posizione del calciatore Binario Pietro Emanuele, ritenendosi congrua la sanzione irrogata in relazione ai suddetti fatti addebitati anche in relazione alla carica di capitano ricoperta, mentre può trovare mitigazione la sanzione applicata alla Società Villabate SRL. in relazione ai fatti accaduti. P.Q.M. In parziale accoglimento dell‟appello proposto si contiene in € 350,00 l‟ammenda della società Villabate Srl, confermando la squalifica del calciatore Binario Pietro Emanuele. Per l‟effetto senza addebito di tassa.
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