COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.110/A ASS. Pol. Dil. Frigintini (Rg) avverso squalifica due gare calciatore Vicari Andrea – Gara 1^ categoria Frigintini / Hellenica del 14.01.2012 – C.U. N° 270 del 19.01.2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.110/A ASS. Pol. Dil. Frigintini (Rg) avverso squalifica due gare calciatore Vicari Andrea - Gara 1^ categoria Frigintini / Hellenica del 14.01.2012 – C.U. N° 270 del 19.01.2011 Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Ass. Pol. Frigintini, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, resa dal Giudice Sportivo Territoriale. L‟appello così come proposto è tuttavia inammissibile. Infatti a norma dell'art. 45 n° 3 lettera a) del C.G.S. non possono essere impugnate le sanzioni di squalifica fino a due giornate di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it