COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 80 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.C.D. Geotermica avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Costagli Diego con una squalifica per tre giornate. C.U. n.33 del 22/12/2011 Per aver colpito, volontariamente, con un calcio alla gamba un calciatore avversario,il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica per tre giornate.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
80 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.C.D. Geotermica avverso la decisione del
G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Costagli Diego con una squalifica per tre giornate. C.U.
n.33 del 22/12/2011
Per aver colpito, volontariamente, con un calcio alla gamba un calciatore avversario,il tesserato in
oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una
squalifica per tre giornate.
Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la societa Geotermica,ritenendo la sanzione
applicata al giocatore in questione eccessiva rispetto al fatto contestato al medesimo. Secondo la
reclamante la descrizione dellfaccaduto,espressa dal D.G nel suo rapporto gara, appare piuttosto
sintetica, non facendo emergere le attenuanti del caso. Infatti la societa, pur non negando il fatto
contestato al proprio tesserato, sostiene che il Costagli colpiva il giocatore avversario senza alcuna
intenzione violenta ma al solo fine di allontanarlo da un suo compagno di squadra e di liberarsi da
contatti piu o meno violenti di altri giocatori avversari. La reclamante sottolinea inoltre come il calcio
in questione sia stato assolutamente lieve, non avendo provocato alcun danno al giocatore colpito.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma che il giocatore in questione colpiva volontariamente e violentemente l’favversario.
Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti contestati al calciatore. Ritiene altresi
congrua la sanzione del G.S. che si attesta nella misura minima edittale prevista dal CGS per
condotta violenta nei confronti dellfavversario.Che un calcio alla gamba di un avversario,a gioco
fermo,rappresenti una condotta violenta appare indubitabile e pertanto la rappresentazione del fatto
formulata dalla reclamante appare poco credibile.
P.Q.M.
Questa C.D. respinge il reclamo e ordina lfincameramento della relativa tassa.
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