• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
67 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Porcari avverso la decisione del G.S.T.
che ha sanzionato il calciatore Pracchia Daniele con una squalifica fino al 01/12/2012. C.U.
n.29 del 01/12/2011.
A conclusione della partita gAcquacalda . Porcarih valevole per il campionato di II categoria . gir. C il tesserato in oggetto lanciava una borraccia piena dfacqua verso alcuni giocatori avversari, colpendo
accidentalmente lfarbitro alla spalla sinistra, procurandogli momentaneo dolore. Per tale condotta
veniva sanzionato con una squalifica di un anno.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
67 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Porcari avverso la decisione del G.S.T.
che ha sanzionato il calciatore Pracchia Daniele con una squalifica fino al 01/12/2012. C.U.
n.29 del 01/12/2011.
A conclusione della partita gAcquacalda . Porcarih valevole per il campionato di II categoria . gir. C il tesserato in oggetto lanciava una borraccia piena dfacqua verso alcuni giocatori avversari, colpendo
accidentalmente lfarbitro alla spalla sinistra, procurandogli momentaneo dolore. Per tale condotta
veniva sanzionato con una squalifica di un anno.
Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la societa del Porcari, lamentandosi della
eccessiva severita della sanzione comminata dal G.S. rispetto alla gravita del fatto contestato al
proprio tesserato. Secondo la reclamante il lancio della borraccia nei confronti del D.G. e stato
assolutamente casuale in quanto il giocatore in questione, nel rientrare nellfarea antistante gli
spogliatoi, cercava di lanciarne il contenuto verso verso alcuni calciatori avversari. Nel commettere
tale gesto la borraccia gli sfuggiva di mano e finiva per colpire accidentalmente lfarbitro alla spalla
sinistra. Secondo la reclamante pertanto il comportamento del tesserato in questione dovrebbe
essere derubricato a condotta gravemente antisportiva nei confronti degli avversari ex art.19 n.4
lett.a CGS che prevede un minimo edittale di due giornate. Inoltre, sempre secondo la reclamante,
nella denegata ipotesi che questa adita C.D. volesse ravvisare una condotta violenta nei confronti
del D.G, bisognerebbe tener conto dellfassoluta accidentalita del fatto contestato, cosi come
riconosciuto del resto dallo stesso arbitro. Pertanto la societa chiede una riduzione della squalifica,
in misura equamente rapportata allfeffettiva gravita dei fatti in esame.
Lfarbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara di aver visto chiaramente il giocatore in questione
lanciare, volontariamente, la borraccia contro alcuni giocatori avversari con un movimento del
braccio dal basso verso lfalto.
Questa C.D.esaminati gli atti del procedimento ritiene provato il fatto contestato al calciatore in
questione. Appare altrettanto indubbio, stante le dichiarazioni dellfarbitro, che lfevento in questione
sia stato assolutamente casuale. Non cfera da parte del giocatore la volonta di colpire lfarbitro.
Questo non significa pero che la condotta posta in essere dal sig Pracchia sia da qualificare
semplicemente come antisportiva. Rimane una condotta violenta che voleva e vero essere
esercitata nei confronti di giocatori avversari ma che la presenza dellfarbitro tra di loro non ha
impedito al Pracchia di lanciare la borraccia, accettando anche il rischio di colpire il D.G.
Alla luce di tali considerazioni e fermo restando che il D.G. e rimasto colpito in seguito ad una
condotta, comunque, violenta posta in essere dal giocatore questa C.D. ritiene piu equa sanzionarla
Con una squalifica pari a mesi sei.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e riduce la squalifica fino al 01/06/2012. Ordina la restituzione della relativa
tassa.
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Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
67 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Porcari avverso la decisione del G.S.T.
che ha sanzionato il calciatore Pracchia Daniele con una squalifica fino al 01/12/2012. C.U.
n.29 del 01/12/2011.
A conclusione della partita gAcquacalda . Porcarih valevole per il campionato di II categoria . gir. C il tesserato in oggetto lanciava una borraccia piena dfacqua verso alcuni giocatori avversari, colpendo
accidentalmente lfarbitro alla spalla sinistra, procurandogli momentaneo dolore. Per tale condotta
veniva sanzionato con una squalifica di un anno."