• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
63 Stagione Sportiva 01/2012 Reclamo A.S.D. La Cantera Acli Gabbro Avverso Squalifica
Dellfallenatore Gola David Fino Al 2632012. (C.U. N‹ 23 Del 30112011)
Propone rituale reclamo la A.S.D. La Cantera Acli Gabbro avverso la sanzione in oggetto comminata
dal G.S. Territoriale di Livorno nei confronti dellfallenatore Gala David con la seguente motivazione:
Entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva frasi offensive e minacciose al D.G. alla
notifica reiterava le offese e le minacce. Successivamente posizionatosi allfesterno della recinzione
proseguiva in tale atteggiamento ed infine al termine della gara rientrava nel recinto spogliatoi e con
fare minaccioso impediva lfingresso al D.G. nel proprio spogliatoio reiterando offese e minacce.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
63 Stagione Sportiva 01/2012 Reclamo A.S.D. La Cantera Acli Gabbro Avverso Squalifica
Dellfallenatore Gola David Fino Al 2632012. (C.U. N‹ 23 Del 30112011)
Propone rituale reclamo la A.S.D. La Cantera Acli Gabbro avverso la sanzione in oggetto comminata
dal G.S. Territoriale di Livorno nei confronti dellfallenatore Gala David con la seguente motivazione:
Entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva frasi offensive e minacciose al D.G. alla
notifica reiterava le offese e le minacce. Successivamente posizionatosi allfesterno della recinzione
proseguiva in tale atteggiamento ed infine al termine della gara rientrava nel recinto spogliatoi e con
fare minaccioso impediva lfingresso al D.G. nel proprio spogliatoio reiterando offese e minacce.
La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, non motiva minimamente il ricorso
limitandosi alla semplice richiesta di riduzione.
In sostanza non offre alla C.D. una ricostruzione ne diversa, ne edulcorata dei comportamenti del
proprio tesserato non consentendo un riesame della sanzione.
Stabilisce infatti l’Art. 33 n‹ 6 del CGS che: g I reclami redatti senza motivazione e comunque in
forma generica sono inammissibili.
Nellfesaminare un reclamo la C.D., usualmente, chiede al D.G. di predisporre un supplemento di
rapporto in risposta al reclamo, al fine di chiarire meglio le situazioni descritte sommariamente nel
rapporto di gara, si da fornire alla C.D. un piu ampio e miglior contesto di valutazione.
Laddove la reclamante non abbia fornito con il reclamo una versione diversa eo mosso
contestazioni a quanto riportato sul rapporto di gara, anche lfulteriore ampliamento che la C.D.
dovesse richiedere allfarbitro sarebbe inutile, non potendo questfultimo dare delucidazioni mancando
i fatti da chiarire.
Nel caso in esame, come detto, nessuna descrizione del comportamento del Gola viene fatto dalla
reclamante diverso da quello descritto dallfarbitro, limitandosi la reclamante a chiedere la riduzione
dopo aver riportato esattamente quanto ascritto al suo tesserato nel C.U.
Il reclamo e quindi chiaramente inammissibile ai sensi dellfart. 33 n‹ 6 CGS ante citato.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo perche inammissibile ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
63 Stagione Sportiva 01/2012 Reclamo A.S.D. La Cantera Acli Gabbro Avverso Squalifica
Dellfallenatore Gola David Fino Al 2632012. (C.U. N‹ 23 Del 30112011)
Propone rituale reclamo la A.S.D. La Cantera Acli Gabbro avverso la sanzione in oggetto comminata
dal G.S. Territoriale di Livorno nei confronti dellfallenatore Gala David con la seguente motivazione:
Entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva frasi offensive e minacciose al D.G. alla
notifica reiterava le offese e le minacce. Successivamente posizionatosi allfesterno della recinzione
proseguiva in tale atteggiamento ed infine al termine della gara rientrava nel recinto spogliatoi e con
fare minaccioso impediva lfingresso al D.G. nel proprio spogliatoio reiterando offese e minacce."