COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 76 . 86 Stagione Sportiva 2011/2012 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Olimpia Firenze A.S.D., avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T.: ai calciatori Cambi Edoardo per cinque gare, Milo Niccolo per quattro gare e Ilarioni Matteo per 3 gare; nonche avverso l’ammenda di Euro 140,00 e l’esito della gara Coiano – Olimpia Firenze (C.U. n. 33 e 35 rispettivamente del 22/12/2011 e del 5/01/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
76 . 86 Stagione Sportiva 2011/2012 Oggetto: reclamo dell'Associazione Sportiva Olimpia
Firenze A.S.D., avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T.: ai calciatori Cambi Edoardo per
cinque gare, Milo Niccolo per quattro gare e Ilarioni Matteo per 3 gare; nonche avverso
l'ammenda di Euro 140,00 e l'esito della gara Coiano - Olimpia Firenze (C.U. n. 33 e 35
rispettivamente del 22/12/2011 e del 5/01/2012).
L'Associazione Sportiva Olimpia Firenze A.S.D., con due distinti reclami, adiva questa C.D.T.T.
contestando le decisioni del G.S.T.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della
stessa societa, meglio descritte in epigrafe, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro
esterno disputatosi, in data 18/12/2011 contro la societa Coiano; entrambi i reclami si riferiscono ai
medesimi fatti avvenuti durante la stessa partita e pertanto la C.D.T., in considerazione dellfevidente
connessione oggettiva e soggettiva degli avvenimenti sanzionati dal G.S.T., provvedeva
preliminarmente alla riunione dei due distinti procedimenti.
Per quanto attiene alle contestate decisioni del G.S.T. appare opportuna l'integrale trascrizione delle
relative motivazioni assunte a sostegno dei provvedimenti adottati:
Cambi Edoardo squalifica per cinque gare;
gEspulso per aver offeso il D.G., a fine gara minacciava l'arbitro reiterando le offese. Sanzione
aggravata perche capitano.
Milo Niccolo squalifica per quattro gare;
gOffendeva e minacciava il Direttore di gara. A fine gara assumeva grave atteggiamento minaccioso verso l'arbitro.
Ilarioni Matteo squalifica per tre gare;
gEspulso per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le stesse.
Ammenda di Euro 140,00 alla societa
gPer aver offeso e minacciato il D.G. durante l'arco della gara. Per avere, propri sostenitori, tentato di
superare la rete di recinzione che nell'occasione veniva piegata visibilmente.
Perdita della gara;
gSciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 33 del 22.12.2011;
- il Giudice Sportivo Territoriale esaminati gli atti ufficiali, ai quali va riconosciuta probatoria
privilegiata, e rilevato dagli stessi le modalita dei fatti relativi all'atteggiamento offensivo e
minaccioso posto in essere al 37' del s.t. da due calciatori della squadra dell'A.S. Olimpia Firenze
A.S.D. che indusse il Direttore di gara a non adottare i provvedimenti di espulsione onde evitare piu
gravi conseguenze;
- considerato inoltre che in caso di espulsione dei responsabili del grave comportamento
antiregolare, la gara avrebbe dovuto essere sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori
in campo in considerazione del fatto che precedentemente erano stati espulsi tre giocatori ospiti.
Tutto cio letto e considerato, devesi ritenere che l'arbitro abbia fatto legittimo uso del potere
riconosciutogli dall'art. 64 N.O.I.F. determinandosi a sospendere la gara in presenza di episodi di
indubbia grave indisciplina per cui alla societa oggettivamente responsabile deve applicarsi la
punizione sportiva di perdita della gara prevista dall'art. 17 C.G.S. fermi restando i provvedimenti
disciplinari gia assunti nei confronti di societa e calciatori pubblicati sul C.U. n. 33 del 22.12.2011.h
Nei reclami la societa, smentendo in toto i fatti precedentemente dedotti nella parte motiva delle
decisioni del G.S.T., eccepisce l'inesistenza di qualsiasi grissah in campo contestando, con forza, le
dichiarazioni arbitrali contenute nell'allegato al rapporto di gara.
La chiusura anticipata della competizione (37‹ del secondo tempo) sarebbe avvenuta solo per
qualche intemperanza verbale, peraltro diretta contro il guardalinee, adeguatamente enfatizzata dal
D.G. che avrebbe curiosamente, se di rissa si fosse realmente trattato, adottato provvedimenti
disciplinari solo nei confronti della Societa Olimpia.
Rileva inoltre che la gara si svolgeva su un campo esterno e pertanto il numero dei sostenitori era
limitatissimo rispetto ai tifosi della squadra locale e comunque non in grado di mettere in pericolo
l'incolumita del D.G. o di intimorirlo.
Segnala ancora che la rete limitrofa del campo non sarebbe stata danneggiata dai tifosi che
tentavano di entrare poiche gia parzialmente divelta e che il rapporto di gara attesterebbe
erroneamente l'espulsione di un giocatore (Ilarioni) al 30‹ minuto del secondo tempo, mentre le
proteste che avrebbero portato al cartellino rosso sarebbero avvenute in occasione di una rete
avversaria ipoteticamente successiva (31‹ minuto de l secondo tempo).
In ordine all'esito della competizione, rimarcata ulteriormente l'inesistenza di una situazione di
effettivo pericolo per l'arbitro, la societa Olimpia sostiene che vi fossero tutti i presupposti per portare
a termine la medesima; infatti, ai tre giocatori espulsi (Cardarelli, Ilarioni e Cambi) non si sarebbero
sommati i calciatori Milo e Rocchi, considerati espulsi solo dopo il triplice fischio.
Infine l'impugnante, per sottolineare l'atteggiamento provocatorio e poco ortodosso tenuto dal D.G.,
allega una conversazione facebook, successiva all'incontro, nella quale lamenta un atteggiamento
canzonatorio da parte dell'arbitro tenuto proprio nei confronti di uno dei giocatori squalificati.
Per tali motivi la reclamante insiste per la riduzione delle squalifiche comminate, l'annullamento della sanzione pecuniaria e la ripetizione della gara.
All'udienza del 20 gennaio 2012 il delegato vicepresidente, dopo aver avuto lettura del supplemento
arbitrale, confermava il contenuto dei reclami attestando l'ottimo arbitraggio nella prima parte
dell'incontro ed il successivo venir meno della lucidita nella conduzione della gara.
L'errata convalida di una rete avrebbe indotto il D.G. ad uno stato di confusione che lo avrebbe
portato ad avere paura per semplici intemperanze verbali.
Il ricorso appare infondato e deve essere respinto.
La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto
provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le
eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante; il medesimo per nella risposta, non sembra
condividere, in alcun modo, le argomentazioni difensive e conferma quanto dedotto nel primo
rapporto specificando che:
Ë La rissa sarebbe stata scatenata dai calciatori della societa Olimpia Firenze mentre i
calciatori della societa Coiano Santa Lucia avrebbero solo subito l'aggressione verbale e
fisica pertanto avrebbe adottato provvedimenti disciplinari solo per i responsabili.
L'atteggiamento dei calciatori sarebbe stato supportato dai sostenitori della societa Olimpia
Firenze che si aggrappavano alla rete di recinzione piegandola.
Ë I sostenitori sarebbero stati circa quattro che, tentando di scavalcare le recinzioni, avrebbero
profferito minacce all'indirizzo dell'arbitro.
Ë L'ordine temporale dei fatti sarebbe corretto poiche, quando al minuto 37‹ del secondo tempo
si sarebbe scatenata la rissa, avrebbe espulso il Sig. Milo Niccolo n. 16 ed il Sig. Rocchi
Gabriel n. 17 che avrebbero successivamente reiterato le offese all'interno degli spogliatoi.
In effetti la ricostruzione arbitrale risulta non completamente credibile quanto alla effettiva
sussistenza di una rissa in campo; l'inesistenza di qualsiasi dato che possa confortare l'assunto del
D.G. (come, ad esempio, la semplice attestazione di un qualsivoglia gesto violento, obiettivamente
raccolto e riportato nel rapporto) associata alla ragionevolezza di alcune eccezioni difensive depone
per uno stato di agitazione del medesimo che, ad opinione di questo Giudice Sportivo, non aveva la
concretezza di un reale pericolo.
Occorre pero rilevare, quanto all'esito gara, che il Giudice Sportivo aveva puntato l'attenzione sulla
mancanza del numero minimo di giocatori necessari per disputare la partita.
Sotto questo profilo l'originario rapporto di gara non si espone invece ad alcuna censura poiche, dal
medesimo, si evince che al 37‹ del secondo tempo (a ncora nel corso della competizione) due
giocatori (Milo e Rocchi) avrebbero tenuto un comportamento aggressivo ed ingiurioso meritevole
della sanzione disciplinare dell'espulsione.
Il fatto che poi il D.G. abbia omesso di esibire materialmente il cartellino rosso attiene ad una facolta
regolamentare riservata allo stesso quando ritenga che la notifica possa comportare un potenziale
nocumento verso la propria persona fisica o verso i terzi.
Pur non ritenendo sussistente la rissa, anche a voler dar credito alle deduzioni difensive offerte dalla
societa Olimpia, occorre comunque rilevare che al 37‹ del secondo tempo e assolutamente credibile
che vi siano state state delle intemperanze (sanzionate con espulsioni non notificate) che hanno di
fatto condotto il D.G. al triplice fischio come conseguenza del venir meno del numero minimo di
giocatori.
Le condotte illecite riportate nel rapporto, nel suo allegato e nel supplemento a carico dei singoli
giocatori sembrano comunque dettagliatamente trascritte e confermate dalla fede privilegiata offerta
alla versione arbitrale e sostengono i provvedimenti di squalifica e la sanzione pecuniaria.
Pertanto le decisioni del G.S.T. e le relative sanzioni adottate appaiono adeguate e correttamente
parametrate alla giurisprudenza sportiva consolidata.
P.Q.M.
La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
Dispone altresi la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli adempimenti di
competenza rispetto alle censure ipotizzate sul successivo comportamento del D.G. come attestato
dalla documentazione allegata al reclamo.
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