COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 92 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Giallo Blu Figline avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Morelli Gianmaria con una squalifica per tre gare. C.U. n.37 del 19/01/2012 Sul finire della gara gGiallo Blu Figline . Fortis Juventus g valevole per il campionato di Eccellenza .gir. B,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 92 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Giallo Blu Figline avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Morelli Gianmaria con una squalifica per tre gare. C.U. n.37 del 19/01/2012 Sul finire della gara gGiallo Blu Figline . Fortis Juventus g valevole per il campionato di Eccellenza .gir. B, IL calciatore in oggetto veniva espulso dal campo per aver colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre gare. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la societa Giallo Blu Figline la quale, in buona sostanza, sostiene che il colpo al viso contestato e stato assolutamente casuale, avvenuto in un momento molto concitato della gara. La societa sostiene, inoltre, che si e trattato di un gesto di lieve entita che non ha comportato alcun danno fisico al giocatore avversario. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto gara conferma quanto gia dichiarato nel referto e sottolinea come si sia trattato di un chiaro e evidente schiaffo al volto di un avversario. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara ritiene provato il fatto contestato al giocatore in questione. Ritiene altresi congrua la sanzione comminata, trattandosi del minimo edittale previsto dal CGS per condotta violenta nei confronti di calciatori avversari. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina lfincameramento della relativa tassa.
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