COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 69 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Palleronese Avverso Squalifica Del Calciatore Lossi Marco Fino Al 762012 (C.U. N‹ 25 Del 7122012) Propone rituale reclamo la A.S.D. Palleronese avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Massa con la seguente motivazione:h Lanciava, senza colpirlo, un parastinchi verso il D.G. e nel contempo lo offendeva.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
69 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Palleronese Avverso Squalifica Del
Calciatore Lossi Marco Fino Al 762012 (C.U. N‹ 25 Del 7122012)
Propone rituale reclamo la A.S.D. Palleronese avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T.
di Massa con la seguente motivazione:h Lanciava, senza colpirlo, un parastinchi verso il D.G. e nel
contempo lo offendeva.
La reclamante chiede una riduzione della sanzioni, non nega lfepisodio, ma tende a minimizzare il
contesto, sostiene infatti che il giocatore, sostituito, si toglieva il parastinchi constatando un taglio
alla gamba, lanciava si il parastinchi, ma a non piu di un metro dalla panchina, mentre il D.G. si
trovava al centro del campo.
La societa non esclude che il calciatore possa aver imprecato verso il D.G., ma esclude che vi sia
stato intento di colpire il medesimo con il parastinchi.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.
C.U. N. 40 del 2/2/2012 . pag. 1547
LfArbitro ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce le dinamiche evidenziate nel primo
rapporto, precisando di aver constatato personalmente la lesione subita dal Lossi, e che il lancio,
effettuato in segno di disprezzo, avveniva con intento inequivocabile, per esprimere il proprio
dissenso verso il D.G..
Fa notare la C.D. come, pur nella certezza della dinamica, che nemmeno la reclamante contesta, il
lancio di un parastinchi da una distanza considerevole, non possa essere equiparato ad un gesto
violento, avendo solo le caratteristiche di un manifesto dissenso, come rilevato dallfarbitro, di
disprezzo.
Infatti, anche solo per la distanza tra i protagonisti e le caratteristiche di peso e consistenza
dellfoggetto lanciato, la condotta non poteva essere nemmeno potenzialmente lesiva.
Cio detto la C.D. ritiene che il gesto del Lossi sia deprecabile, meritevole di sanzione grave, anche
per il contegno gravemente offensivo e blasfemo tenuto dal calciatore nellfoccasione, ma inferiore
rispetto a quella inflitta dal primo giudice.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica e Lossi Marco al 7 marzo 2012, ordina
restituirsi la tassa di reclamo.
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