COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 68 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla U.S.D. Sporting Massa Macinaia avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha squalificato il calciatore Accordino Keiner Alfonso fino al 30.11.2016 con proposta di radiazione successivamente revocata per convertirla in provvedimento esecutivo. (C.U. n. 23 e 25 /2011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
68 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla U.S.D. Sporting Massa Macinaia
avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha squalificato il calciatore Accordino
Keiner Alfonso fino al 30.11.2016 con proposta di radiazione successivamente revocata per
convertirla in provvedimento esecutivo.
(C.U. n. 23 e 25 /2011)
Con reclamo tempestivamente proposto la U.S.D. Massa Macinaia ha impugnato uno dei tre
provvedimenti assunti dal G.S.T. nei confronti della Societa reclamante, quello relativo alla squalifica
inflitta al calciatore Accordino Keiner Alfonso.
La peculiarita delle decisioni e della loro pubblicazione ha indotto la C.D. a riesaminare, sia sotto il
profilo dellfinformazione sia sotto quello sostanziale, i due C.U contenenti i provvedimenti relativi alla
gara che, valida per il Campionato Juniores Provinciali, ha visto opposte - in data 26.11.2011 - le
squadre dello Sporting Massa Macinaia A.S.D. e della U.S. Ghivizzano A.S.D..
Il Collegio premette che il C.U. n. 23, edito in data 01.12.2011, reca in alto il riferimento: C.U. n. 26
con indicazione del numero iniziale pagina 1089 e termina con la pagina 1119.
Tale Comunicato contiene alla pag. 1105 la decisone del G.S. relativa allfesito della gara, mentre
alla successiva pagina 1106 riporta il provvedimento impugnato che integralmente di seguito si
riporta:
SQUALIFICA FINO AL 30/11/2016
ACCORDINO KEINER ALFONSO (SPORTING MASSA MACINAIA)
Espulso per contegno irriguardoso nei confronti dell'Arbitro, alla notifica dava un calcio al basso
ventre del D.G. con i tacchetti della scarpa procurandogli dolore, nonostante fosse trattenuto a forza
dai propri compagni. Verificato che il dolore al ventre era tale da non consentirgli di correre il D.G.
sospendeva la Gara. Benche trattenuto tentava di aggredirlo piu volte, tuttavia riusciva a sputargli in
faccia. Mentre l'Arbitro si accingeva a lasciare l'impianto, accompagnato dall'Assistente di parte Sig.
TUCCORI Giacomo, il Giocatore ACCORDINO munito di una spranga di ferro di circa 40 centimetri,
colpiva con violenza il vetro anteriore dell'auto dell'Arbitro danneggiandolo, poi colpiva anche i vetri
laterali e posteriori. Quindi mentre il D.G. tentava di allontanarsi l'ACCORDINO lo colpiva
violentemente con il solito attrezzo alla testa, regione occipitale temporale destra, procurandogli forte
dolore e un principio di annebbiamento della vista.
Rientrato nello spogliatoio accompagnato dai Dirigenti della Societa MASSA MACINAIA, attendeva
l'arrivo della FORZA PUBBLICA, precedentemente chiamata Lasciato l'impianto, scortato dai Vigili
Urbani del Comune di Capannori che lo accompagnavano fino al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Lucca dove veniva sottoposto alla T.A.C. alla testa, e veniva rilasciata una prognosi di tre giorni s.c.
Il GIUDICE SPORTIVO ritiene opportuno, vista la gravita degli eventi, proporre la radiazione per il Calciatore in oggetto.Il C.U. n. 24 inizia con la pagina 1090 e termina con la pagina 1115.
Il C.U. n. 25, che inizia con la pagina 1116 e si conclude a pagina 1140, pubblicato in data
15.12.2011, riporta, a pagina 1136, quanto segue:
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