COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES ACCORDINO KEINER ALFONSO (SPORTING MASSA MACINAIA) a parziale modifica della Delibera pubblicata alla pagina 1106 del C.U. n‹ 23 del 01/12/2011, il GIUDICE SPORTIVO dispone che, ferma la motivazione di cui alla sanzione irrogata nei confronti di ACCORDINO KEINER ALFONSO, poiche ai sensi dell’Art. 19 comma 3 del C.G.S., cosi come novellato, non essendo piu operante la proposta di radiazione, al Calciatore su menzionato venga inflitta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e non la squalifica fino al 30/11/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES ACCORDINO KEINER ALFONSO (SPORTING MASSA MACINAIA) a parziale modifica della Delibera pubblicata alla pagina 1106 del C.U. n‹ 23 del 01/12/2011, il GIUDICE SPORTIVO dispone che, ferma la motivazione di cui alla sanzione irrogata nei confronti di ACCORDINO KEINER ALFONSO, poiche ai sensi dell'Art. 19 comma 3 del C.G.S., cosi come novellato, non essendo piu operante la proposta di radiazione, al Calciatore su menzionato venga inflitta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e non la squalifica fino al 30/11/2016. La errata indicazione delle pagine e dei numeri del C.U. n. 23 ha determinato la C.D,. a riesaminare i comunicati recanti i numeri 23 . 24 . 25 constatando che esiste un evidente errore di numerazione delle pagine costituenti il C.U. n. 23 per cui si invita la competente Delegazione Provinciale a controllare e rettificare, ove del caso, la numerazione dei C.U. e delle pagine in essi contenute al fine di consentire a chiunque una corretta e rapida consultazione degli stessi. Per quanto riguarda il merito del reclamo si precisa che con esso la Societa, che indirizzandolo ad un generico g Spett.le FIGC Ufficio reclamih dimostra di non conoscere i meccanismi piu elementari della Giustizia Sportiva e quindi delle Norme Federali, ha impugnato solo il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 23 ed unicamente per quanto riguarda la squalifica fino al 30.11.2016, nulla eccependo in ordine alla proposta di radiazione. La parte del provvedimento relativa alla gproposta di radiazioneh e stata, come gia evidenziato, oggetto di modifica, sia pure con una errata corrige, infliggendo gla preclusione c. e non la squalifica fino al 30/11/2016Tale provvedimento, pubblicato in data 15/12/2011 non e stato impugnato dalla societa nei termini previsti per cui questo giudice e chiamato ad esaminare unicamente la richiesta contenuta nel reclamo. Con lfoccasione si precisa che la norma recata dallfarticolo 19, punto 3, prevede lfapplicazione della preclusione una volta che la sanzione sia stata inflitta nel massimo edittale. Tutto cio premesso si osserva che con il reclamo la Societa non contesta i fatti posti a base della motivazione con cui il G.S. ha assunto i provvedimenti, per cui essi non possono essere in alcun modo messi in dubbio, ma si limita a giustificare in parte (ca sua parziale discolpa) il comportamento del calciatore attribuendolo sia alla giovane eta che alla recente scomparsa di un amico. Nessuna di tali osservazioni puo costituire di per se motivo per infliggere sanzioni di diversa, minore, portata solo che si consideri la gravita dei fatti ampiamente descritti in atti che avrebbero, peraltro, potuto causare danni fisici ancor maggiori. Inoltre essi risultano reiterati ed in momenti diversi con modalita che indicano la chiara volonta del calciatore di recare grave nocumento fisico allfarbitro. Ribadito, quindi, che nessuna eccezione e stata sollevata dalla Societa reclamante in ordine alla preclusione comminata con il C.U. n. 25/2012 e cosi ricostruita la vicenda la C.D. dichiara il reclamo inaccoglibile e, P.Q.M. definitivamente pronunciando, infligge al calciatore Accordino Keiner Alfonso la squalifica per cinque anni, e cosi fino al 30 novembre 2016, permanendo la ulteriore sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dellfarticolo 19, comma 3, del C.G.S. contenuta in un C.U. non impugnato. Dispone lfacquisizione della tassa di reclamo.
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