COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 82 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 28 del 21.12.2011) C.U. N. 40 del 2/2/2012 . pag. 1549 Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Cortenuova avverso la sanzione dellfammenda di . 600,00 inflitta dal G.S. Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 82 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 28 del 21.12.2011) C.U. N. 40 del 2/2/2012 . pag. 1549 Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Cortenuova avverso la sanzione dellfammenda di . 600,00 inflitta dal G.S. Firenze. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 27.12.2011 lfAssociazione Sportiva Dilettantistica Cortenuova ha proposto reclamo avverso la sanzione dellfammenda di . 600,00 inflitta dal G.S. Firenze gper avere, propri sostenitori tirato in campo 6 rotoli di carta igienica e successivamente fatto esplodere 7 petardi offendendo e minacciando, nel contempo, il D.g.. Sanzione comminata ai sensi dellfart. 62, comma 2 bis delle N.O.I.F. e dellfart. 12 commi 3 e 6 del C.G.S.Di seguito si riportano in forma sintetica i motivi sui quali la societa chiede la riduzione della sanzione comminata: a) la societa, se con riguardo al lancio ai rotoli di carta igienica nulla contesta e oppone, con riferimento al lancio dei petardi rileva che sono stati lanciati da un gruppo di amici di alcuni giocatori dal ciglione del rio che costeggia il campo, quindi fuori dal recinto di giuoco e probabilmente dentro lo stesso rio. Sul punto rileva come il suddetto evento sia un episodio da catalogarsi come di natura occasionale e non preordinato, evidenziando come nel periodo natalizio il materiale pirotecnico sia di facile reperibilita sul mercato, soprattutto tra i piu giovani, ed il cui uso venga effettuato per semplice divertimento, senza alcuna intenzione intimidatoria. b) Per quanto attiene le offese rivolte al D.g., nega che cio sia avvenuto, rilevando che non cfe stato alcun episodio che puo aver dato adito a contestazioni, anche se poi precisa che qualcuno puo aver apostrofato lfarbitro con cori di scherno, con lfintento di prenderlo in giro, tipico dei ragazzi ed adolescenti. c) Infine, la reclamante compie alcune riflessioni sullfapplicabilita dellfart. 12 C.G.S. nei confronti delle societa dilettantistiche, evidenziando la mancanza di strumenti atti ad impedire concretamente i comportamenti vietati dal suddetto precetto sanzionatorio e la sussistenza - nel caso di specie - dellfattenuante prevista dallfart. 13, comma 1, lett. a). La Commissione, acquisita la documentazione necessaria per la decisione, cosi si pronuncia. Gli elementi prodotti dalla reclamante e quelli successivamente acquisiti dalla Commissione consentono di accogliere il reclamo. Le precisazioni offerte dal D.G. con il supplemento di rapporto reso su richiesta della Commissione consentono di escludere lfapplicazione al caso di specie del precetto sanzionatorio di cui all’art. 12,commi 3 e 6. Le ragioni di tale esclusione sono da rinvenire non tanto nelle seppur pregevoli considerazioni esposte dalla reclamante sul punto, ma dal fatto che non risulta vi sia stata alcuna gintroduzione e utilizzazioneh di materiale pirotecnico allfinterno dellfimpianto sportivo. Lfarbitro, infatti, ha precisato che i petardi venivano lanciati dallfargine non scoppiando mai sul terreno di giuoco, con cio evidenziando che i comportamenti in questione esulavano dal contesto dellfincontro sportivo e non hanno inciso sullo svolgimento della partita. A conferma di tale assunto occorre prendere nota del fatto che lo stesso D.g. ha aggiunto di aver notato una certa euforia nei ragazzi che lanciavano i petardi ed un ambiente allegro e spensierato. Invero, e da addebitare alla societa ai sensi dellfart. 62 delle N.O.I.F. il lancio dei rotoli di carta igienica sul terreno di giuoco (circostanza pacifica), che peraltro hanno determinato la sospensione della gara per alcuni minuti, e le offese e le minacce rivolte al D.g., confermate da questfultimo in sede di supplemento. P.Q.M. la C.D.T.T.: Ë Accoglie il reclamo proposto dalla Associazione sportiva Dilettantistica Cortenuova, disponendo la riduzione dellfammenda inflitta dal G.S. Firenze ad e 300,00; Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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