COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI  87 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da F.C.D. la Querce avverso la decisione del G.S. Prato che ha comminato la perdita della gara e sanzioni accessorie alla societa. C.U. N‹ 25 del 28.12.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI  87 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da F.C.D. la Querce avverso la decisione del G.S. Prato che ha comminato la perdita della gara e sanzioni accessorie alla societa. C.U. N‹ 25 del 28.12.2011 La societa F.C.D. La Querce reclamava avverso il seguente provvedimento del G.S. di Prato: -il Giudice Sportivo Territoriale, rileva dal rapporto arbitrale quanto segue: gc..al rientro negli spogliatoi alla fine del 1‹ tempo della gara, i giocatori del Coiano Santa Lucia asserivano di essere stati derubati di tutti i loro oggettic.h gc il D.G. veniva informato dellfaccaduto dallfallenatore e dal Dirigente accompagnatore del Coiano Santa Lucia dei furti subiti e che ritenevano di non poter proseguire il secondo tempo della gara, visto l’agitazione e la confusione dei propri giocatori.. . gc. I Dirigenti della Societa La Querce, informati dellfaccaduto, colloquiavano con i Dirigenti della Societa Coiano Santa Lucia cercando di trovare un compromesso. Dopo tale discussione il D.G. riceveva un documento, firmato da entrambi i Dirigenti delle due Societa, che di comune accordo avevano concordato di ripetere la partita, riprendendola dal 1‹ minuto del Secondo tempo con il risultato di 0 . 0, causa il furto degli spogliatoic. Pertanto il D.G., gvisto lfimpossibilita a riprendere il giuoco, trovandosi in campo emetteva il triplice fischioh. Ritenuto, che le formazioni scendenti in campo si impegnano per regolamento Federale a terminare le gare a cui prendono parte e che le motivazioni che hanno determinato l’interruzione, pur comprensibili da parte di questo G.S.T., non sono tali da comportare deroga all’Art. 53 delle NOIF. Ritenuto quindi dalla lettura degli atti ufficiali che lfincontro non e stato portato a termine per esplicita rinuncia di entrambe le societa; P.Q.M. Questo G.S.T., visto lfArt. 53 c.1,2,7, delle NOIF, ritenute le Societa Coiano Santa Lucia e La Querce, ambedue rinunciatarie alla gara, infligge ad entrambe la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonche lfammenda di euro 25,00,quale prima rinuncia Asserisce la societa, con un reclamo a tratti contraddittorio, che lfallenatore del S. Lucia avrebbe richiamato i propri giocatori negli spogliatoi, mentre alcuni di essi si rendevano disponibili a continuare, cosi come tutti i giocatori de La Querce. Nel richiedere la ripetizione della gara, si richiama alle regole di comportamento non scritte e meglionote come Fair Play. Il reclamo non merita accoglimento. Al di la del fatto che solo la societa La Querce propone reclamo, mentre il Coiano S. Lucia tace sebbene anchfesso sanzionato, e evidente come il documento sottoscritto dai dirigenti delle due squadre, ed allegato al rapporto di gara, da solo sia sufficiente a far emergere lfeffettiva volonta di entrambe le societa a rinunciare alla gara. L’eventuale iniziale disponibilita di una squadra a proseguire il gioco e stata, quindi, superata dalla formalizzazione del successivo accordo. Il D.G., in sede istruttoria, ha di fatto confermato quanto gia agli atti. Sulle motivazioni, questo Collegio non puo che fare proprie quelle del Primo Giudice, il quale ha puntualmente colto la violazione delle due societa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone lfincameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it