COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI 87 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da F.C.D. la Querce avverso la decisione del G.S. Prato che ha comminato la perdita della gara e sanzioni accessorie alla societa. C.U. N‹ 25 del 28.12.2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI
87 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da F.C.D. la Querce avverso la decisione
del G.S. Prato che ha comminato la perdita della gara e sanzioni accessorie alla societa.
C.U. N‹ 25 del 28.12.2011
La societa F.C.D. La Querce reclamava avverso il seguente provvedimento del G.S. di Prato:
-il Giudice Sportivo Territoriale, rileva dal rapporto arbitrale quanto segue:
gc..al rientro negli spogliatoi alla fine del 1‹ tempo della gara, i giocatori del Coiano Santa
Lucia asserivano di essere stati derubati di tutti i loro oggettic.h
gc il D.G. veniva informato dellfaccaduto dallfallenatore e dal Dirigente accompagnatore del
Coiano Santa Lucia dei furti subiti e che ritenevano di non poter proseguire il secondo tempo
della gara, visto l’agitazione e la confusione dei propri giocatori.. .
gc. I Dirigenti della Societa La Querce, informati dellfaccaduto, colloquiavano con i Dirigenti
della Societa Coiano Santa Lucia cercando di trovare un compromesso. Dopo tale
discussione il D.G. riceveva un documento, firmato da entrambi i Dirigenti delle due Societa,
che di comune accordo avevano concordato di ripetere la partita, riprendendola dal 1‹ minuto
del Secondo tempo con il risultato di 0 . 0, causa il furto degli spogliatoic.
Pertanto il D.G., gvisto lfimpossibilita a riprendere il giuoco, trovandosi in campo emetteva il
triplice fischioh.
Ritenuto, che le formazioni scendenti in campo si impegnano per regolamento Federale a
terminare le gare a cui prendono parte e che le motivazioni che hanno determinato
l’interruzione, pur comprensibili da parte di questo G.S.T., non sono tali da comportare
deroga all’Art. 53 delle NOIF.
Ritenuto quindi dalla lettura degli atti ufficiali che lfincontro non e stato portato a termine per
esplicita rinuncia di entrambe le societa;
P.Q.M.
Questo G.S.T., visto lfArt. 53 c.1,2,7, delle NOIF, ritenute le Societa Coiano Santa Lucia e La
Querce, ambedue rinunciatarie alla gara, infligge ad entrambe la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonche
lfammenda di euro 25,00,quale prima rinuncia
Asserisce la societa, con un reclamo a tratti contraddittorio, che lfallenatore del S. Lucia avrebbe
richiamato i propri giocatori negli spogliatoi, mentre alcuni di essi si rendevano disponibili a
continuare, cosi come tutti i giocatori de La Querce.
Nel richiedere la ripetizione della gara, si richiama alle regole di comportamento non scritte e meglionote come Fair Play.
Il reclamo non merita accoglimento.
Al di la del fatto che solo la societa La Querce propone reclamo, mentre il Coiano S. Lucia tace
sebbene anchfesso sanzionato, e evidente come il documento sottoscritto dai dirigenti delle due
squadre, ed allegato al rapporto di gara, da solo sia sufficiente a far emergere lfeffettiva volonta di
entrambe le societa a rinunciare alla gara.
L’eventuale iniziale disponibilita di una squadra a proseguire il gioco e stata, quindi, superata dalla
formalizzazione del successivo accordo.
Il D.G., in sede istruttoria, ha di fatto confermato quanto gia agli atti.
Sulle motivazioni, questo Collegio non puo che fare proprie quelle del Primo Giudice, il quale ha
puntualmente colto la violazione delle due societa.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone lfincameramento della tassa.
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