COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A 5 79 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Arpi Nova avverso la squalifica fino al 22/06/2012 del giocatore Mariotti Marzio (C.U. n. 33 del 22/12/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A 5 79 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Arpi Nova avverso la squalifica fino al 22/06/2012 del giocatore Mariotti Marzio (C.U. n. 33 del 22/12/2011) Con rituale e tempestivo gravame la societa Arpi Nova adiva la C.D.T. contestando la decisione dettagliata in epigrafe; i fatti si riferiscono allfincontro di calcio a cinque disputatosi in data 15 dicembre 2011 tra la reclamante e la societa ospitata La fondiaria. Il G.S.T. Motivava cosi l'adozione del provvedimento impugnato con il reclamo: gA fine gara rivolgeva al D.G. frase irriguardosa e, successivamente, gli dava una violenta spinta sul petto facendolo indietreggiare di circa tre passi procurandogli temporaneo dolore. Di poi, nello spogliatoio arbitrale, profferiva frase irriguardosa e blasfemah. Lfimpugnante nel reclamo contesta la dinamica dei fatti; pur ammettendo le frasi irriguardose, espresse con toni decisamente alti, esclude qualsiasi contatto con il D.G. negando anche di aver profferito la frase blasfema contestata. La reclamante conclude pertanto per l'annullamento o comunque, ritenendo la sanzione eccessiva con riferimento alla reale portata dei fatti, per una riduzione della stessa. All'udienza del 27 gennaio 2012 il Presidente della societa, avuta previa lettura del supplemento arbitrale inserito in atti, confermava ancora una volta la sola sussistenza delle offese con esclusione di tutte le altre condotte illecite ipotizzate. La ricostruzione fornita non appare credibile. Sul punto il supplemento arbitrale, espressamente richiesto da questa C.D.T., ripercorre, confermando punto per punto, tutte le censure mosse al comportamento del giocatore riportate nellforiginario rapporto di gara; in particolare vengono fugati i dubbi sulla effettiva condotta violenta assunta dal Mariotti e sul contenuto delle frasi offensive (pronunciate sia durante lfaggressione fisica che successivamente) indubbiamente attribuite al calciatore. Appare evidente che la reazione scomposta, violenta ed illegittima assunta dal giocatore esuli completamente da qualsivoglia ambito sportivo e che la protesta associata non possa in alcun modo giustificare la condotta illecita sopra descritta. Occorre ricordare che il Mariotti, in quella competizione, rivestiva anche la carica di dirigente accompagnatore, ruolo che lo onerava maggiormente nellfottemperanza di quelle regole di lealta e correttezza prescritte dal codice (anche con riguardo allfesempio fornito alla squadra) e che giustifica la squalifica comminata. La sanzione applicata dal G.S.T. risulta, pertanto, corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone lfaddebito della relativa tassa.
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