COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 27/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA UMBRIA DI 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ A.P.D. PARRANO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ALLERONA – PARRANO DISPUTATA AD ALLERONA SCALO IL 30.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.026 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO IN DATA 06.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 31/05/2012 AL CALCIATORE GRAZIANI MATJA. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 27/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA UMBRIA DI 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ A.P.D. PARRANO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ALLERONA - PARRANO DISPUTATA AD ALLERONA SCALO IL 30.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.026 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO IN DATA 06.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 31/05/2012 AL CALCIATORE GRAZIANI MATJA. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE L¡¦audizione delle parti dinanzi a questa Commissione ha permesso di ricostruire il comportamento posto in essere dal calciatore Graziani Matja. In un momento di stizza, per l¡¦espulsione di un proprio compagno, scagliava via un pallone che andava a colpire di striscio il direttore di gara senza procurargli alcun danno fisico. Il gesto e senza dubbio deprecabile e meritevole di sanzione. Tuttavia a parere di questa Commissione la squalifica inflitta dal G.S. puo essere contenuta fino al 30.04.2012. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla societa reclamante, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Graziani Matja fino al 30.04.2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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