COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ UPD VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – SIGILLO DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 15.01.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.073 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 18.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE STARNINI MASSIMO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ UPD VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE - SIGILLO DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 15.01.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.073 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 18.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE STARNINI MASSIMO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo gia descritto nel referto, ribadendo come il comportamento del calciatore Starnini Massimo, a gioco fermo, colpiva al volto con una ¡§smanacciata¡¨ il portiere della squadra avversaria. Cio premesso la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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