COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ U.S. GIOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA BOSICO ¡V GIOVE 2002 DISPUTATA A TERNI IL 17.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 20.12.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: „h LA SQUALIFICA AL CALCIATORE QUIRINI ALESSANDRO FINO AL 31.12.2013; „h L¡¦AMMENDA DI £á. 200,00. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ U.S. GIOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA BOSICO ¡V GIOVE 2002 DISPUTATA A TERNI IL 17.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 20.12.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: „h LA SQUALIFICA AL CALCIATORE QUIRINI ALESSANDRO FINO AL 31.12.2013; „h L¡¦AMMENDA DI £á. 200,00. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo descritto nel referto circa il comportamento dei sostenitori della societa U.S. Giove, nonche in merito al colpo inferto dal calciatore Quirini all¡¦arbitro stesso, escludendo categoricamente, quanto a quest¡¦ultimo episodio, l¡¦involontarieta del gesto prospettato dalla societa reclamante. Ferma restando la gravita dell¡¦episodio posto in essere dal suddetto calciatore, questa Commisione ritiene equo contenere la sanzione nella squalifica fino al 30.09.2013. Quanto all¡¦ammenda la stessa va ridotto nella misura di £á100.00 atteso l¡¦esiguo numero dei sostenitori coinvolti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento al reclamo proposto dalla societa reclamante, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Quirini Alessandro fino al 30.09.2013 e l¡¦ammenda alla societa ad £á. 100,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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