COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.D. PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI – PARLESCA DISPUTATA A MONTECASTELLI IL 17.12.2011, – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.12.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CALZETTI ROBERTO FINO AL 31/05/2012; – OMOLOGAZIONE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.D. PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI - PARLESCA DISPUTATA A MONTECASTELLI IL 17.12.2011, - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.12.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CALZETTI ROBERTO FINO AL 31/05/2012; - OMOLOGAZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 26.01.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Societa S.S.D. PARLESCA, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. e la ripetizione della gara. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l¡¦arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Alberto Tatangelo; per la Societa era presente il Presidente Sig. Luigi Rosini. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto concerne la posizione del Dirigente della S.S.D. Parlesca, dagli atti ufficiale di gara e dall¡¦audizione delle parti e emerso che al termine della gara il Sig. Roberto Calzetti, nel pronunciare frasi offensive ed irriguardose nei confronti dell¡¦arbitro, faceva ingresso nello spogliatoio di quest¡¦ultimo, chiudeva la porta alle sue spalle in modo tale da impedire all¡¦arbitro di riaprirla, proseguendo in tale comportamento intimidatorio per almeno un minuto, nonostante il direttore di gara lo invitasse a desistere. La sanzione irrogata dal G.S. appare quindi commisurata all¡¦episodio e meritevole di conferma. Quanto invece al motivo di reclamo attinente alla durata della gara, la Commissione ha appurato che l¡¦arbitro ha fischiato la fine della gara al 49¢X minuto, quando cioe era trascorso il quarto minuto di recupero concesso. La circostanza che una parte del recupero non sia stata effettivamente giocata non costituisce errore tecnico, poiche il direttore di gara ha discrezionalita nell¡¦accordare o meno un ulteriore prolungamento del tempo di gioco rispetto a quello gia concesso; non sussistono quindi i presupposti per disporre la ripetizione della gara. P.Q.M. Rigetta il reclamo proposta dalla S.S.D. Parlesca confermando integralmente le decisioni del G.S.. Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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