COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ ASS. SPORTIVA PONTE D¡¦ASSI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE D¡¦ASSI – PITULUM DISPUTATA A PONTE D¡¦ASSI IL 15.01.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.073 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 18.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MENICHETTI LORENZO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL CALCIATORE IN PROPRIO, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L’ARBITRO ED IL CALCIATORE RECLAMANTE IN PROPRIO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ ASS. SPORTIVA PONTE D¡¦ASSI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE D¡¦ASSI - PITULUM DISPUTATA A PONTE D¡¦ASSI IL 15.01.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.073 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 18.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MENICHETTI LORENZO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL CALCIATORE IN PROPRIO, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L’ARBITRO ED IL CALCIATORE RECLAMANTE IN PROPRIO. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo gia descritto nel referto, ribadendo come a seguito dell¡¦espulsione, appena fuori dal terreno di gioco, il calciatore Menichetti Lorenzo colpiva alla testa un calciatore avversario, non riuscendo a colpirlo ulteriormente solo perche trattenuto da altri giocatori e dirigenti. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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