LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DELL’ 1 febbraio 2012
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DELL’ 1 febbraio 2012
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quarta giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Nocerina e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 - n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.