F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012 1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RANOCCHIA ANDREA SEGUITO GARA NOVARA/INTERNAZIONALE DEL 20.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 48 del 23.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012 1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RANOCCHIA ANDREA SEGUITO GARA NOVARA/INTERNAZIONALE DEL 20.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 48 del 23.9.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 23.9.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Andrea Ranocchia. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Novara/Internazionale del 20.9.2011, il Ranocchia commetteva un intervento falloso ai danni di un avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere inoltre, all’atto dell’espulsione, uscendo dal terreno di gioco, rivolto a un Assistente un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara. Avverso tale provvedimento la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.9.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 29.9.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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